Il governo ha approvato un disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio punito con l’ergastolo
Il governo ha approvato un disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, che prevede ora, tra le novità, l’ergastolo per chi uccide una donna per motivi legati all’odio o alla discriminazione di genere.
Secondo il DDL chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575 del codice penale, che prevede per l’omicidio una pena non inferiore a 21 anni.
Il disegno di legge prevede inoltre il rafforzamento delle misure cautelari per i colpevoli di violenza di genere. Tra le novità viene introdotto l'obbligo di estendere il distanziamento oltre i 500 metri dalle vittime, che include non solo la loro abitazione ma anche i luoghi che frequentano abitualmente.
Previste altresì aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn.
Il disegno di legge sul femminicidio prevede inoltre:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
- interviene inoltre sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.