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Divieto di pagamento dello stipendio in contanti

Redazionedi Redazione1 Febbraio 2023Aggiornato il:1 Febbraio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Divieto pagamento stipendio in contanti: le retribuzioni ai lavoratori devono essere pagate con mezzi tracciabili come bonifico e altri pagamenti elettronici
I rapporti di lavoro interessati dal divieto di pagamento in contanti dello stipendio
Sanzioni per violazione del divieto di pagamento in contanti

Divieto pagamento stipendio in contanti: le retribuzioni ai lavoratori devono essere pagate con mezzi tracciabili come bonifico e altri pagamenti elettronici

Dal 1° luglio 2018 è in vigore il divieto di pagamento in contanti degli stipendi. Le retribuzioni ai lavoratori devono essere pagate con mezzi tracciabili come bonifico e altri pagamenti elettronici, mandato di pagamento ed assegno.
La previsione è contenuta nella Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/2017), comma n. 910 che dispone quanto segue:
«A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni».

Fa da corollario al comma 910 il successivo comma 911 che contiene un divieto generalizzato per i datori di lavoro o committenti di pagamento per contanti, direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Inoltre il seguente comma 912 specifica che, per rapporto di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento dello stipendio come mezzi tracciabili, «si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142».
Di particolare rilievo quanto stabilito all’ultimo capoverso del comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Un principio già sancito dalla giurisprudenza ed ora definitivamente previsto in via normativa.
D’altro canto ora, a fronte, dell’obbligo della tracciabilità del pagamento dello stipendio, non poteva essere diversamente.

Le disposizioni in materia di tracciabilità di pagamenti (Commi 910 e 911) non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I rapporti di lavoro interessati dal divieto di pagamento in contanti dello stipendio

Le tipologie di rapporti di lavoro interessati dalle disposizioni sancite dall’art. 1, comma 910, della Legge di Bilancio 2018 sono:

  • i rapporti di lavoro subordinato, di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
  • i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i rapporti derivanti da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della Legge n. 142 del 3 aprile 2001.

Sono esclusi dall’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, così come previsto espressamente dal comma 913:

  • i rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • i rapporti riguardanti il lavoro domestico disciplinati dalla Legge 2 aprile 1958, n. 339, e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il legislatore ha disposto che i datori di lavoro, o i committenti, dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 910 chiarisce che l’impedimento sopra citato si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché sia di età non inferiore a sedici anni.

Sanzioni per violazione del divieto di pagamento in contanti

Pesanti sanzioni sono previste per i datori di lavoro che non rispettano la nuova legge. Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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