Estratto della circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008
Premessa
L’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1), (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle agevolazioni in trattazione i datori di lavoro sono tenuti al rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La disposizione in trattazione si inserisce nell’ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l’introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006, demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente. […]
1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’emanazione, ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del decreto ministeriale in esame, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
In relazione a ciò dal decreto emerge il seguente quadro:
a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
[…]
2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Con riferimento alla fattispecie di DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici, l’art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC di cui al successivo punto 4 della presente circolare, senza procedere alla sua materiale emissione.
In relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie riportate alla lett. a) del precedente punto 1., l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata “DURC interno”.
L’applicazione concreta della novità normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale dell’attuale assetto organizzativo del processo aziende con dipendenti, al momento orientato alla gestione dei singoli eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei flussi informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un presidio costante dell’azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali, essenziale per un’efficace politica delle entrate e determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni contributive.
2.1 Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC
Nell’ambito di un sistema di semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la nuova fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di posizioni aziendali sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate mensilmente attraverso l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del modello DM10, diversamente da quanto previsto in via generale, la richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.
Restano ferme le disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione, finalizzata ad ottenere il necessario provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Tali disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all’applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti servizi per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.
Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi di benefici che richiedono l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione, le Unità di processo aziende con dipendenti dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie previste dalle disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici.
3. Benefici normativi e contributivi
Ai fini dell’individuazione dei benefici normativi e contributivi, si fa integrale rinvio all’elenco allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo.
Al riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti.
I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare – affinché possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva – come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Discende da tale argomentazione l’esclusione dal novero dei benefici contributivi – subordinati al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 – del regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).
Ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano – rispetto al generale regime di sottocontribuzione – ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
4. Obbligo di applicazione del contratto collettivo.
Il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.
La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l’applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.[…]
5. Requisiti di regolarità contributiva
L’art. 5 del Decreto che riassume i requisiti di regolarità la cui verifica compete ai singoli Istituti previdenziali secondo la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali variazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di DURC.
La norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni ricorrendo le quali verrà emesso il DURC regolare:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Ai fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle elencate condizioni, deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.[…]
5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
Il decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali.
A tal fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione riferita alla regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.[…]
6. Cause non ostative al rilascio del DURC
Il decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 8, individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:
a) per i crediti iscritti a ruolo
– la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) per i crediti non ancora iscritti a ruolo
– il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;
– il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si rammenta che in precedenza, il riconoscimento della regolarità in presenza di ricorso amministrativo ricorreva “unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”.
La formulazione della norma, innovando in modo sostanziale rispetto alla precedente disciplina, ha la funzione di escludere ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della regolarità.
Pertanto, in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità contributiva deve essere sempre dichiarata.
Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4, il Decreto stabilisce che non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC, l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Tali aiuti, limitatamente alle dirette competenze dell’Istituto, sono quelli fruiti per contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001 e quelli previsti dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81.
7. Termine per l’emissione e validità del DURC
Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il DURC, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del Decreto, ha validità mensile.
Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa, il Decreto, all’art. 6, ha stabilito in trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
Il comma 3, dell’art. 6, introduce un termine di sospensione dei 30 giorni assegnati per la verifica di regolarità qualora venga accertata una situazione di irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il DM10.
In tale ipotesi, al datore di lavoro, con il meccanismo del “preavviso di accertamento negativo” verrà assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la situazione debitoria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, si procederà al recupero delle agevolazioni richieste con il relativo addebito.
8. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
L’art. 9 del Decreto, individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del DURC.
Tale previsione completa il quadro della delega contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006, introducendo nei confronti delle imprese oltre alla regolarità riferita agli obblighi contributivi, quella relativa al rispetto della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro.
Il D.M. 24 ottobre 2007, nell’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.
Il suddetto periodo si configura come “Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla gravità della violazione accertata.
L’ambito di efficacia di tale fattispecie, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della L.296/2006, come anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi econtributivi.[…]
9. Efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali
L’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 ha introdotto un documento unico di regolarità contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi subordinando l’attuazione di quanto stabilito all’emanazione di un decreto con il quale dettare le regole specifiche per tale documento.
Ciò conferma la diversità del documento unico di regolarità in esame rispetto al DURC, già disciplinato ai sensi della vigente normativa, per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che il decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nelle residue disposizioni trova applicazione solo con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici.
In relazione a ciò, ai fini della individuazione della decorrenza degli effetti di quanto disciplinato in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici, normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato nella circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto.
Analogamente, i dati relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga successivi alla data di entrata in vigore del decreto.[…]
Articolo tratto da: INPS