Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Codice della strada e trasporti
Codice della strada e trasporti Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Ecoincentivi auto: può essere ceduto il credito maturato dalle imprese produttrici o importatrici di auto che non trova capienza nelle imposte e nei contributi da versare.

Redazionedi Redazione5 Marzo 2010
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Via libera alla cessione del credito maturato dalle imprese produttrici o importatrici di auto che non trova capienza nelle imposte e nei contributi da versare, purché il trasferimento risulti da un atto con data certa e venga notificato al Fisco.
La società che acquisisce il credito può a sua volta utilizzare le somme in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E del 5 marzo 2010, che prende le mosse dalla richiesta di una casa produttrice di auto in difficoltà ad utilizzare completamente il credito d’imposta connesso agli “incentivi alla rottamazione”, dal momento che le somme vantate a credito hanno superato quelle a debito in termini di imposte e contributi da versare.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che il credito maturato rappresenta un vero e proprio diritto di credito che l’impresa costruttrice o importatrice vanta nei confronti dell’Erario, pertanto cedibile secondo le ordinarie regole civilistiche. Resta fermo che il contratto di cessione del credito e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate devono contenere ogni elemento utile a monitorarne l’uso corretto. Nel dettaglio, occorre specificare il credito d’imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e il periodo d’imposta in cui il credito si è generato.
Per l’atto di cessione di questi particolari crediti, inoltre, non sussiste l’obbligo di registrazione, poiché rientra tra quelli formati per l’applicazione o la liquidazione delle imposte.
Nel caso in cui le parti decidano comunque di registrare l’atto, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Si riporta il parere dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010.

Preliminarmente si osserva che l’articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nel prevedere una serie di incentivi rappresentati dai contributi concessi agli acquirenti di vetture aventi specifiche caratteristiche, ha rinviato alle disposizioni di cui ai commi da 230 a 234 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
In particolare, l’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, dispone che “(…) i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito d’imposta non è rimborsabile (…)”.
La legge n. 296 del 2006 non definisce l’impresa costruttrice. Tale nozione, tuttavia, si evince sia dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso), sia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
In particolare, il costruttore del veicolo è colui che detiene l’omologazione del veicolo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge (cfr. articolo 76 del decreto legislativo n. 285 del 1992).
Tanto premesso, si ritiene che, alla luce della normativa richiamata, non possa accogliersi la proposta del contribuente di estendere la nozione di impresa costruttrice a soggetti diversi dal costruttore del veicolo nel significato sopra delineato.
Si osserva, tuttavia, che l’erogazione dei contributi statali in favore degli acquirenti dei veicoli non può tradursi in uno svantaggio per le imprese costruttrici (o importatrici) che anticipano detti contributi e poi li recuperano sotto forma di crediti d’imposta da utilizzare in compensazione, in particolar modo laddove gli ingenti crediti maturati non trovano capienza nelle imposte e nei contributi da versare.
Al fine di fornire soluzione alla problematica occorre condurre un’ulteriore riflessione, partendo dalla corretta individuazione della natura del credito d’imposta di cui al citato articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006.
Al riguardo, si osserva che i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici (o importatrici) sorgono a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata dalle medesime per conto dello Stato.
Le imprese costruttrici o importatrici, infatti, non sono le effettive destinatarie dell’agevolazione, ma sono meri soggetti intermediari che intervengono nel rapporto tra l’Erario e gli acquirenti dei veicoli e, per espressa previsione normativa, sono obbligate a recuperare l’anticipazione sostenuta (erogazione ai clienti dei contributi statali) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non anche a rimborso.
Si osserva, inoltre, che il credito in esame differisce sia dai crediti d’imposta per il rimborso di quanto indebitamente versato, sia dai crediti d’imposta in senso stretto (quest’ultimi riconosciuti ex lege in favore dei contribuenti per finalità agevolative).
Ciò in quanto il diritto di credito di cui al citato comma 231 non consiste nel diritto a ricevere una specifica prestazione finanziaria da parte dello Stato (il contributo in denaro, difatti, è erogato a favore degli acquirenti dei veicoli), né discende da un indebito versamento che si intende ripetere.
Nel caso in esame, pertanto, il credito di cui al citato comma 231 – attribuito all’impresa costruttrice che rimborsa al concessionario l’importo dei contributi statali destinati agli acquirenti e anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei veicoli – rappresenta un vero e proprio diritto di credito che l’impresa costruttrice vanta nei confronti dell’Erario.
Solo ai fini procedurali, detto credito rientra nella categoria dei crediti d’imposta da quadro RU ed è compensabile ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza, tuttavia, che operino i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pari a 516.456, 90 euro), e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pari a 250.000 euro) (cfr. articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009).
Tanto premesso, attesa la particolare natura giuridica del credito di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, si ritiene che lo stesso possa essere ceduto dall’impresa costruttrice secondo le ordinarie regole civilistiche.
Al riguardo, l’articolo 1260 c.c. stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.” Si precisa, inoltre, che nella cessione del credito effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest’ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente).
Peraltro, la cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all’Agenzia delle entrate (debitore ceduto).
A tal fine, si ricorda che il requisito della data certa va interpretato alla luce delle disposizioni del codice civile ed in particolare dell’art. 2704 c.c..
Pertanto, non è necessario che l’atto di cessione rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l’anteriorità del documento.
Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, ossia in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In particolare, ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).
Occorre, inoltre, che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all’Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d’imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d’imposta in cui il credito viene ad esistenza (cfr. la risoluzione 12 marzo 2009, n. 62/E).
Da ultimo, si segnala che per gli atti di cessione dei crediti in esame non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Infatti, come già ricordato con Ris. n. 166/E del 12 luglio 2007 con riferimento alla diversa fattispecie degli accordi di consolidamento posti in essere dai soggetti aderenti al consolidato nazionale, non sussiste obbligo di chiedere la registrazione per “Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”.
L’inclusione degli atti di cessione dei crediti in esame nel campo applicativo della disposizione da ultimo citata discende dalla peculiare natura del credito ceduto e dalla particolare utilizzazione vincolata cui questo credito è destinato; è la legge stessa a prevedere, infatti, che il credito sia fisiologicamente utilizzato, in via esclusiva, in compensazione dei debiti fiscali o contributivi.
Da quanto sopra discende, pertanto, che l’atto di cessione del particolare credito oggetto della fattispecie in esame, posto in essere ai sensi dell’articolo 1260 c.c., rientra tra gli atti “formati per l’applicazione… o la liquidazione” delle imposte.
Resta fermo che ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 131 del 1986, qualora le parti presentino l’atto alla registrazione (al fine, ad esempio, di attribuirne data certa) l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Incentivi
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DPCM 2022 Incentivi veicoli non inquinanti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Incentivi veicoli ecologici: cosa è l’Ecobonus
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Valorizzazione territori montani e contrasto dello spopolamento della montagna
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Sismabonus: un piano nazionale di prevenzione e di valutazione sismica degli edifici
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Bonus occupazionale “Garanzia Giovani”.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Non prorogate nel 2013 le norme che prevedono l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Incentivi a progetti pilota per contatori intelligenti gas-luce e acqua.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili: fino a € 12.000 entro il 31 marzo 2013.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 183/2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Ex malitia nemo commodum habere debet

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it