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Fatturazione elettronica spese sanitarie. Chiarimenti dell’Agenzia Entrate per l’anno 2019

Redazionedi Redazione29 Luglio 2019Aggiornato il:29 Luglio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019 ha fornito Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.
In detta circolare sono contenuti, fra gli altri, chiarimenti sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.
Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, le spese sanitarie devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Indice dei contenuti ⇣
Fatturazione elettronica spese sanitarie e prestazioni di altra natura in un unico documento
Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria

Fatturazione elettronica spese sanitarie e prestazioni di altra natura in un unico documento

Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:
1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:

  • i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.
    Sia nel caso 1) che nel caso 2) l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’articolo 21 del decreto IVA (si veda, al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).

Fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura
Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. A titolo esemplificativo, una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI).

Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Il divieto previsto dal citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria

Allo stato attuale non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risultano tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).
Anche per tali soggetti è in vigore, per l’anno 2019, l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, come previsto dal richiamato articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.
Pertanto, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
Considerato che il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame è entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2019, data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, alcuni operatori potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI. In tali casi, l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore, sulla base di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni.
Nell’ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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