In via generale sono opponibili al cliente le operazioni effettuate con la digitazione dei codici in suo possesso – indipendentemente da chi effettivamente le abbia disposte – perché nell’utilizzo dei servizi telematici il cliente viene identificato esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza che gli sono stati assegnati.
Con particolare riferimento ai dispositivi automatici di erogazione di banconote (ATM bancomat), nel caso di contestazioni relative all’importo effettivamente erogato, le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse sono opponibili al titolare della carta, qualora dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia e la prima quadratura di cassa eseguita sull’ATM non evidenzi alcuna eccedenza.
Nell’ambito dell’utilizzo dei sistemi telematici e delle carte di pagamento, assumono rilievo due obblighi e la relativa osservanza: da un lato gli obblighi di custodia del cliente che debbono estendersi a tutto ciò che rientra nella sua sfera di controllo, dall’altro quelli dell’impresa che offre servizi bancari.
In particolare, il cliente ha l’obbligo di diligente custodia della carta di pagamento e dei codici identificativi.
È stata, ad esempio, riconosciuta la responsabilità del cliente nel caso in cui i codici e la carta sono stati conservati unitamente, oppure nel caso abbia comunicato a un terzo il numero della propria carta di credito. Il cliente deve essere consapevole della delicatezza del mezzo telematico e della possibilità che attraverso di esso siano perpetrate frodi, anche nella forma del cd. phishing, attuando le cautele necessarie nei confronti di comunicazioni anomale che richiedono fraudolentemente la digitazione dei propri codici identificativi personali.
L’intermediario che offre alla propria clientela servizi di pagamento o telematici ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, del codice civile, predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, anche sotto il profilo dei presidi tecnici adottati.
Ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità dell’intermediario per non avere predisposto sistemi automatici di blocco delle operazioni anomale disposte tramite internet (nel caso di specie si trattava di una serie di ricariche telefoniche su numeri diversi, per un importo elevato, nel giro di poche ore), ovvero nel caso in cui non era stato adottato un terzo livello di protezione come le serie numeriche casuali generate da dispositivi automatici, ovvero per non avere previsto l’invio di sms di avviso dell’esecuzione dell’ordine.
Articolo tratto da: Banca d’Italia