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In vigore dal 28 gennaio 2011 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Redazionedi Redazione23 Gennaio 2011
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di rientrare in Italia, attraverso la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito è la finalità della Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2011.
I benefici fiscali spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Hanno diritto ai benefici i cittadini dell’Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20%, per le lavoratrici;
b) 30%, per i lavoratori.
Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Le pratiche necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche sono curate dagli uffici consolari italiani.
Alle persone che rientrano in Italia è garantita l’attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all’estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti interessati una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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