Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Lavoro Previdenza
Lavoro Previdenza Notizie giuridiche

Incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

Redazionedi Redazione13 Gennaio 2010
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

1 L’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 – è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …”

2 Datori di lavoro ammessi all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
– abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
– abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009;
– abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3 Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008.
L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.

4 Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

5 Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro – per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

6 Istruzioni relative ai datori di lavoro che operano con il sistema DM – Emens – Uniemens

6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se – al momento della comunicazione – la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio, avvalendosi della procedura di rettifica, per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente mancante;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.

6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:
•il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
•il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione;
•l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo le indicazioni contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.
L’invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.

6.3 Adempimenti a carico delle sedi. Codifica aziende.
Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda:
– verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili;
– verificherà che il lavoratore sia titolare di un ammortizzatore sociale in deroga, utilizzando l’apposita procedura che verrà rilasciata prossimamente;
– sempre utilizzando l’apposita procedura di cui sopra, individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, l’eventuale Regione su cui dovesse gravare parzialmente l’onere finanziario, il decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale;
– comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla fruizione dell’incentivo; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i corrispondenti motivi; la comunicazione di ammissione sarà redatta secondo il fac-simile, che verrà prossimamente pubblicato, insieme alle istruzioni di composizione del flusso Uniemens.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “3Q” che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”; il codice autorizzazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del beneficio.
Qualora al momento dell’ammissione al beneficio ne sia già decorso il periodo di spettanza, al fine di consentirne comunque all’azienda la fruizione il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo di tempo strettamente necessario all’azienda per operare il conguaglio.
Si evidenzia fin d’ora che il possesso dei requisiti di regolarità contributiva sarà accertato dalla procedura di controllo delle denunce retributive e contributive con le modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici contributivi (cosiddetto DURC virtuale).
6.4 Modalità di composizione del flusso Uniemens.
In considerazione della circostanza che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2010, gli obblighi di denuncia contributiva e retributiva – finora assolti mediante i distinti modelli DM10 e EMens – dovranno essere assolti mediante l’unico flusso cosiddetto Uniemens, si fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni per il conguaglio dell’incentivo.

7 Istruzioni relative ai datori di lavoro agricolo

7.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con il codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della denuncia aziendale telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.

7.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:
•il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
•il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione;
•l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’inoltro della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
In attesa del rilascio di apposita procedura telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di responsabilità – redatta utilizzando il modello citato – dovrà essere presentata alla sede INPS competente entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.

Articolo tratto da: INPS

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Incentivi Lavoro
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 106/2025 Conservazione posto di lavoro malati oncologici
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.L. 113/2024 Decreto Omnibus 2024
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Approvate disposizioni urgenti sull’ingresso in Italia di lavoratori stranieri
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Dati Istat mensili occupati e disoccupati in Italia: a luglio 2025 occupazione in crescita
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Direttiva UE 88/2003 Sull’orario di lavoro
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.L. 48/2023 Assegno di inclusione
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.Lgs. 80/1992 Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.Lgs. 81/2015 Decreto Contratti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Illecito Eurounitario per reiterazione abusiva dei contratti a termine
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Lex specialis derogat legi generali.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it