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Lavoratori ex frontalieri o ex Aire: procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

Redazionedi Redazione8 Giugno 2018Aggiornato il:8 Giugno 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Pronto il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all’estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Un Provvedimento, pubblicato oggi, approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato entro il 31 luglio.

A chi si rivolge la regolarizzazione – Secondo quanto previsto dal decreto legge 148/2017 (articolo 5-septies), possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri. L’accesso alla procedura non è consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis.

Che cosa si può regolarizzare – Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa. Tramite la procedura, si possono regolarizzare sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell’Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero). Non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.

Come si perfeziona la procedura – La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in questo caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre, dovranno essere maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

Come presentare la richiesta di regolarizzazione – Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”, che nei prossimi giorni sarà reso disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Art. 5 septies decreto legge 148/2017
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero 1
1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
3. L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
4. Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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