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Le spese per i buoni mensa sono detraibili in quanto rientrano tra spese per la frequenza scolastica.

Redazionedi Redazione11 Maggio 2016Aggiornato il:11 Maggio 2016
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Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili – anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.
Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
Si precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo…”.
Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati. Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.
Si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Circolare A.E. n. 18/E del 6 maggio 2016

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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