Pagamenti tramite POS: linee guida per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate a norma dell’art. 22 del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020).
L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state date disposizioni in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei dati delle transazioni contabili effettuate mediate strumenti di pagamento elettronico e registrate dai prestatori di servizi di pagamento.
A fronte delle comunicazioni ricevute da Agenzia delle Entrate per il tramite della società PagoPa S.p.A. sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al contenuto delle comunicazioni.
In attuazione della disposizione di cui al comma 6 del citato articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono stati definiti i termini ed il contenuto delle comunicazioni da trasmettere ai sensi del richiamato comma 5, specificando che i soggetti obbligati effettuano la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’A.E. del 21 marzo 2025 recante “Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.”
Per quanto concerne le informazioni da inviare, come espressamente previsto dal provvedimento in questione, vi sono:
- il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione;
- il codice fiscale e la partita iva dell’esercente;
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data contabile delle transazioni elettroniche;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Articolo 22 d.l. 124/2019
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate