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Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Lotteria dei corrispettivi, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano2 Novembre 2019Aggiornato il:2 Novembre 2019
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Indice dei contenuti ⇣
Lotteria dei corrispettivi o lotteria degli scontrini: trasmissione elettronica dei dati. Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate.
Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria
Documento commerciale valido ai fini della lotteria e trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici
Trattamento dei dati personali
Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Lotteria dei corrispettivi o lotteria degli scontrini: trasmissione elettronica dei dati. Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini o lotteria dei corrispettivi di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il presente provvedimento vengono definite le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizionegratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria disciplinata dalla predetta disposizione normativa, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all’esercente.

Al fine di individuare soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679, fino al 30 giugno 2020 i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze) non saranno trasmessi al sistema lotteria. Al riguardo i soggetti in argomento, al fine di effettuare un trattamento non eccedente rispetto alle finalità della norma, e di non incorrere in eventuali violazioni del Regolamento UE 679/2016 non acquisiscono il codice lotteria dei clienti.

Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria

Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione.
Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016.

Documento commerciale valido ai fini della lotteria e trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici

Il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file XML secondo il tracciato riportato nell’allegato “Allegato – Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”. I documenti commerciali da trasmettere sono esclusivamente quelli che partecipano alla lotteria, considerato che per concorrere all’estrazione è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria: in tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. Il Registratore Telematico genera il tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come memorizzato nel Registratore Telematico, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene tramite un apposito servizio “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato negli allegati al presente Provvedimento.
In particolare, oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:

  • denominazione del cedente/prestatore;
  • identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
  • identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
  • data e ora del documento;
  • importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
  • codice lotteria del cliente.

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione. In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”, impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.
Se un dispositivo viene sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato nello stato “IN_SERVIZIO”, con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.
Le regole di composizione del file prevedono che l’xml prodotto contenga da 1 a 100 documenti e che non ecceda la dimensione massima di 60kb. Al fine di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri:
a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato;
b) raggiungimento della dimensione massima del file.
La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali ai fini della lotteria avviene utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’ articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno partecipare alle estrazioni anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di emissione, nel rispetto delle regole della lotteria.
Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito di scarto dell’intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali in esso contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria. In caso di scarto della fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria.
Qualora il sistema dell’Agenzia delle Entrate rilevi un errore nella trasmissione o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all’elemento “DocCommercialiLotteriaEsito” secondo il tracciato riportato nell’allegato “Allegato – Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria”. Di seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:
˗ il Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati;
˗ l’elemento “IdCassa” deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola della cassa che ha emesso i documenti commerciali;
˗ i blocchi “Vendita” e “ResoAnnullo” sono mutuamente esclusivi;
˗ per gli invii di prova è necessario prevedere l’apposito attributo simulazione
=’true’ nel tag .

Trattamento dei dati personali

Ai fini dell’attuazione della lotteria l’Agenzia delle Entrate, attraverso un nuovo servizio dedicato che utilizza l’impianto esistente per l’acquisizione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, acquisisce i dati relativi ai documenti commerciali utili alla partecipazione alla lotteria, e li trasmette all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, effettua
esclusivamente le operazioni di acquisizione e successiva trasmissione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di verifica dei file contenenti
i dati necessari ai fini della lotteria.
Con riferimento ai corrispettivi acquisiti attraverso la procedura web l’Agenzia
delle Entrate agisce in qualità di responsabile del trattamento, effettuando esclusivamente le operazioni di memorizzazione di tali dati e di generazione del file XML contenente i dati necessari ai fini della lotteria.
I dati sono trattati nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al solo fine di trasmettere al Sistema Lotteria i dati necessari per l’attuazione della stessa, secondo i principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.A. come Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n.197 del 31 ottobre 2019.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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