Medici ucraini in Italia, sino al 4 marzo 2023 potranno esercitare in deroga alle norme sul riconoscimento della qualifica professionale
Tra le misure contenute nel decreto-legge introduttivi di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina è prevista anche la possibilità per i medici ucraini di esercitare la professione in Italia in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.
Si legge nel comunicato stampa del Governo: «Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale – presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea».
Una soluzione quella escogitata dal governo che consentirà di sopperire alla mancanza di organico, rimpiazzando anche i medici sospesi non essendosi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria anticovid.
La norma che consente l’esercizio della professione in Italia da parte dei medici ucraini è stata inserita nell’art. 34 del DL 21/2021 pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 2022 e che si riporta a seguire:
Art. 34 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.