Monopattini elettrici con frecce, stop e luci obbligatori dal 30 settembre 2022. I monopattini circolanti vanno adeguati entro il 1° gennaio 2024.
I monopattini elettrici dovranno essere dotati di indicazioni di direzione, le cosiddette “frecce” e freni su entrambe le ruote ma anche di catarifrangenti sui lati e dietro oltre che di luci frontali e posteriori.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ovvero quello che per decenni è stato il Ministero dei Trasporti) ha adottato un decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 75-bis della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità 2020) che stabilisce nei dettagli le caratteristiche tecniche dei monopattini e dei dispositivi di cui devono essere dotati.
In particolare i monopattini elettrici devono essere dotati:
- di un segnalatore acustico;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.
- facoltativamente anche luci di arresto.
Tali dispositivi andranno obbligatoriamente applicati a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero dal 1° settembre 2022 è possibile la sua applicazione facoltativa.
Quanto ai monopattini elettrici già in circolazione essi andranno adeguati entro il 1° gennaio 2024 per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della Legge n. 160/2019.
In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Articolo 1
Comma 75
Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.Comma 75-bis
Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.Comma 75-ter
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.