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Civile e procedura civile Notizie giuridiche

Nuovo articolo 560 c.p.c. Ora il debitore rimane in casa per legge

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano13 Febbraio 2019Aggiornato il:13 Febbraio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante  Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione diviene definitiva la modifica all’art. 560 del Codice di Procedura Civile.
Se, in precedenza, la permanenza del debitore nell’immobile oggetto di esecuzione costituiva una eventualità ed avveniva a discrezione del Giudice dell’esecuzione, che poteva autorizzare il debitore a continuare ad abitare nello stesso, ora la norma dell’art. 560 è completamente modificata ed è previsto l’esatto opposto.
In definitiva il debitore può, per legge, continuare ad abitare nell’immobile esecutato ed al  custode spetta di “vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità”.
L’ultimo comma del nuovo art. 560 addirittura dispone che il Giudice dell’esecuzione “quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari … non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586”.
In altri termini il debitore esecutato, specie se l’oggetto dell’esecuzione è costituito dall’abitazione principale dove vive con la famiglia, ha la garanzia di potervi permanere fino alla vendita.
La liberazione anticipata dell’immobile costituisce ora una mera eventualità, ridotta ai casi di cui 6° comma ovvero qualora “sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare”.

Articolo 560 codice di procedura civile
Testo previgenteTesto modificato dal DL 135/2018
Art. 560 (Modo della custodia)
[I]. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
[II]Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione.
[III] Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’articolo 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento . Tuttavia, quando il debitore all’udienza di cui all’articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione, con il decreto di cui all’articolo 586, dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell’avviso di cui all’articolo 570.
[IV]. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
[V]. Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità . Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
Art. 560 (Modo della custodia)
[I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
[II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
[III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
[IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
[V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
[VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
[VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
[VII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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