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Codice della strada e trasporti Notizie giuridiche

Obbligo di aggiornamento della carta di circolazione ex art. 94 CdS se il veicolo è in uso a soggetto diverso dall’intestatario

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano14 Settembre 2018Aggiornato il:14 Settembre 2018
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Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha stabilito  dal 3 novembre 2014 l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione di tutti quei veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni. Nessun obbligo se il comodatario è un famigliare convivente.
Il riferimento è a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato, ai casi di locazione senza conducente e di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai corpi di polizia locale, ai casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire o di trust. In tali ipotesi il soggetto interessato (l’avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione.

Chi non provvede all’aggiornamento rischia una sanzione economica di almeno 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.
In verità la previsione è contenuta nel comma 4-bis dell’art. 94 C.d.S., introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, che prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento esecuzione Codice della Strada), adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247-bis. Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012.
È altrettanto noto che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall’ art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Pur tuttavia la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine solo di recente e dette procedure saranno concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine di consentire, in particolare, alle Forze dell’Ordine e all’utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative.

L’obbligo di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. nei confronti dell’avente causa.
Nessun obbligo, quindi, per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa.
Laddove richiesto dagli utenti interessati, infatti, sarà comunque possibile provvedere all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; In tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
In tema di comodato va precisato innanzitutto che, come già previsto dal Decreto ministeriale, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dell’intestatario. Segnatamente la Circolare ministeriale prevede che “nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni”.

Per quanto concerne le flotte aziendali si può fare istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola imposta di bollo (16 euro), ma le carte di circolazione vanno aggiornate singolarmente: si dovranno pagare i diritti di motorizzazione (9 euro) per quanti sono i libretti da aggiornare.
Scarica il testo integrale della Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 10 luglio 2014

Art. 94 c.d.s. Codice della Strada
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L’Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dall’acquirente, entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.500.000.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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