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Obbligo di borse e sacchetti di plastica a pagamento e biodegradabili

Redazionedi Redazione12 Aprile 2018Aggiornato il:12 Aprile 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Dal 2018 le borse di plastica ed anche i sacchetti ultraleggeri per frutta e verdura  non potranno essere distribuite gratuitamente ma il prezzo di vendita per singola busta deve risultare dallo scontrino dei prodotti trasportati con la busta stessa.

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è intervenuto, fra le altre disposizioni in esso contenute, modificando ed, anzi, introducendo nuove norme all’intendo del T.U. dell’Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di ridurre l’utilizzo delle borse in plastica, incentivarne il riciclo ed impedirne la diffusione.
Si tratta, in particolare, degli artt. 220-bis e, soprattutto, degli artt. 226-bis e 226-ter aggiunti al T.U. Ambiente.
Quanto all’ art. 226 bis esso introduce il divieto di commercializzazione di borse e buste di plastica che non rispettino determinate caratteristiche in termini di spessore del foglio di plastica di cui sono costituite e di percentuale di biodegradabilità della plastica medesima, differenziando tra borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna o esterna alla dimensione utile del sacco.
Quanto all’ art. 226 ter – rubricato riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero – esso si riferisce alle buste di plastica “ultraleggere” comunemente in uso nei supermercati nei reparti di ortofrutta.
Per tale tipologia di buste ultraleggere, per le quali quindi non è previsto di base il riutilizzo, vengono introdotti progressivi indici di biodegradabilità del materiale di cui sono composte:
– non inferiore al 40 per cento dal 1º gennaio 2018;
– non inferiore al 50 per cento dal 1º gennaio 2020;
– non inferiore al 60 per cento dal 1º gennaio 2021.

In entrambi i casi – ovvero sia per le borse di plastica riutilizzabili e che per le buste ultraleggere – viene introdotto il divieto di distribuzione a titolo gratuito per cui il prezzo di vendita per singola busta deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati con la busta stessa.
La previsione della commercializzazione a pagamento delle buste di plastica in materiale plastico si inserisce nel più ampio contesto normativo volto a combattere l’inquinamento derivante dai prodotti plastici.
Per tale ragione anche le borse ultraleggere non possono essere cedute a titolo gratuito al consumatore finale, nemmeno se fungono da imballaggio della merce sfusa venduta all’interno dell’esercizio commerciale, come frutta e verdura.
L’onerosità della borsa risponde alla finalità di sensibilizzare il consumatore relativamente all’utilizzo della borsa in materiale plastico, in quanto prodotto inquinante, inducendolo a farne un uso oculato e parsimonioso, potendo oltretutto la stessa essere riutilizzata in ambito domestico per le finalità più varie.
In altri termini, il legislatore, per perseguire lo scopo di limitare la diffusione indiscriminata delle borse in plastica, piuttosto che introdurre una norma di divieto assoluto di utilizzazione, ha affiancato, ad una regolamentazione di chiara impronta pubblicistica circa le caratteristiche che le borse devono avere, uno strumento che rimette alla logica del mercato il disincentivo dell’utilizzazione esagerata delle borse in plastica, prevedendo che le stesse devono avere un prezzo, elevandole a bene (necessariamente) commerciabile (essendone esclusa la cessione a titolo gratuito).
In tal modo si intende sollecitare la presa di coscienza del consumatore circa il fatto che i sacchetti in plastica, anche quelli superleggeri strumentali all’acquisto di frutta e verdura, non costituiscono un risorsa illimitata, inducendolo dunque a farne un uso attento anche dopo l’utilizzo principale, così da scongiurarne lo spreco irragionevole; ciò, al fine ultimo di combattere la dispersione nell’ambiente del materiale plastico, al quale tutta la normativa è ispirata.

Art. 220 bis
Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica
1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all’articolo 12 della medesima direttiva.

Art. 226 bis
Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226 ter
Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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