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Omicidio stradale: è legge. Sintesi delle principali novità.

Redazionedi Redazione27 Marzo 2016Aggiornato il:27 Marzo 2016
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È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 la legge sull’omicidio stradale (Legge n. 41/2016 recante Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
La legge, che è stata definitivamente approvata dall’assemblea del Senato – cui il governo ha sottoposto la questione di fiducia – è stato approvato con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni.

Omicidio stradale
D’ora in avanti l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (ovvero con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni
È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico (da 0,8 g/l a 1,5 g/l) oppure qualora:

  • abbiano superato specifici limiti di velocità,
  • abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano,
  • abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi,
  • abbiano effettuato sorpassi azzardati.

Aumenti e riduzioni di pena
La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata).
Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni.
È prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
È esclusa l’ipotesi dell’arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.
La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti.

Sanzioni più gravi per le lesioni stradali
Se l’incidente da cui derivino lesioni personali è causato da manovre pericolose la pena è della reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per le gravissime.
Nel caso di lesioni gravi cagionate da chi guida sotto l’effetto di alcool, sopra la soglia dello soglia 0,8 g/l, o sotto l’effetto di droghe e causa la pena è compresa tra i 3 e i 5 anni di reclusione mentre per quelle gravissime tra i 4 e i 7 anni.

Omissione di soccorso
Pene ancora più gravi se il conducente responsabile del sinistro fugge dopo l’incidente. In questo caso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Revoca della patente
La patente verrà comunque revocata in caso di condanna o patteggiamento (anche con la sospensione condizionale) per omicidio o lesioni stradali. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni nel caso di omicidio o dopo 5 anni nel caso di lesioni.
Tale termine è aumentato nelle ipotesi più gravi: se il conducente fugge dopo l’omicidio stradale dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca prima di conseguire una nuova licenza di guida.

Arresto e prescrizione
Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave di alterazione da alcol e droga. Negli altri casi l’arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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