I professionisti possono inviare la parcella all’indirizzo di lavoro del cliente anche senza il consenso di quest’ultimo quando non vi è altro modo di contattarlo.
Il Garante – nel dichiarare infondato il ricorso presentato da un dipendente comunale che, raggiunto presso il proprio domicilio lavorativo da missive contenenti la parcella del proprio avvocato, si era rivolto all’Autorità – ha chiarito che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, è lecito il trattamento di dati relativi all’interessato, anche senza il consenso di questi, quando tale trattamento è necessario al professionista per far valere un proprio diritto nei confronti del cliente.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali