I lavori di ampliamento previsti dal Piano Casa possono usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 4/E del 4 gennaio in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali.
Parere dell’agenzia delle entrate
«L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd. Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo.
Il Piano consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire – anche in zona differente – edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del 36 e 55 per cento sugli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa – si premette che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
Sulla base di tali assunti, questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr Circ. n. 57/E del 1998, Circ.n. 36/E del 2007 e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010).
I criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3 del richiamato Testo Unico dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova costruzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condizioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi».
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate