Nuovi alimenti: autorizzata l’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di grillo da mescolare con la farina per prodotti da forno.
Con il regolamento di esecuzione UE n. 2023/5 del 3 gennaio 2023 è stata autorizzata l’immissione sul mercato per il consumo umano della polvere di grillo anzi, più precisamente, della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus intero, definito quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (9), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione. La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
In cosa consiste il nuovo alimento polvere di grillo
Il nuovo alimento è costituito dalla polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus (grillo domestico) intero mediante una serie di fasi, che prevedono un periodo di digiuno di 24 ore degli insetti per consentire lo svuotamento intestinale, l’uccisione degli insetti mediante congelamento, il lavaggio, il trattamento termico, l’essiccazione, l’estrazione dell’olio (estrusione meccanica) e la macinazione.
La polvere di grillo non viene consumata da sola ma mescolata con la farina in determinate proporzioni e potrà trovarsi nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione generale.
Il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’immissione in commercio del verme della farina minore consegue alla domanda presentata dalla società Cricket One Co. Ltd il 24 luglio 2019 come nuovo alimento in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
L’ Autorità europea per la sicurezza alimentare ha dato parere positivo all’immisione in commercio di tale nuovo alimento nonostante sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale vi fosse un collegamento tra il consumo di Acheta domesticus e una serie di episodi di anafilassi, L’Autorità ha concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus in quanto contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche.
Per questo motivo nel regolamento è indicato come “opportuno che gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) siano adeguatamente etichettati conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283”.
Va precisato che ciò nonostante la società richiedente “ha dichiarato che, a norma del diritto nazionale, al momento della presentazione della domanda deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi e i dati scientifici relativi alla descrizione dettagliata del processo di produzione, ai risultati delle analisi immediate, ai dati analitici sui contaminanti, ai risultati degli studi di stabilità, ai dati analitici sui parametri microbiologici e ai risultati degli studi sulla digeribilità delle proteine e che l’accesso o il riferimento a tali dati e studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito”.
Il Regolamento, all’articolo 2 specifica che “Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 24 gennaio 2023, solo la società Cricket One Co. Ltd (10) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’articolo 3 o con il consenso di Cricket One Co. Ltd.”.