L’articolo 16-bis comma 9-bis d.l. 18 ottobre 2012, n 179 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, riconosce al difensore e ai professionisti ausiliari del giudice (consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale) la facoltà di estratte con modalità telematiche copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti all’interno dei fascicoli informatici iscritti innanzi a Tribunale e Corte d’Appello e di procedere all’attestazione di conformità delle copie stesse. Dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore della norma, gli avvocati potranno dunque scaricare e salvare gli atti ed i provvedimenti contenuti nel fascicolo telematico e procedere alla loro autentica. La dichiarazione di conformità del documento potrà essere relativa sia alla copia cartacea (ovvero alla stampa del documento scaricato) sia alla copia informatica del documento medesimo. Il vantaggio per il professionista è immediato: non solo non dovrà recarsi fisicamente in tribunale ed attendere i tempi della cancelleria per ottenere la copia conforme ma avrà l’ulteriore vantaggio di non dover versare i diritti per l’autenticazione delle copie. Va evidenziato che la norma contiene l’espressa esclusione del potere di autentica relativamente agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. Vai alla formula di autenticazione di atti / provvedimenti tratti dal fascicolo informatico.
Art. 16-bis comma 9-bis d.l. 18 ottobre 2012, n 179 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.