Il Processo Penale Telematico PPT incontra le prime difficoltà. DGSIA rappresenta la possibilità di stampare il verbale d’udienza che firmato dal magistrato verrà acquisito al fascicolo informatico previa scansione.
Il DGSIA, attese le problematiche riscontrate ed al fine di preservare l’uniformità delle prassi presso i tribunali e la completezza dei fascicoli informatici, ha emesso una nota in merito alla redazione dei verbali d’udienza penale e all’acquisizione di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti dopo l’introduzione del d.m. 27 dicembre 2024, n. 206.
Come noto il d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha sostituito integralmente l’art. 3 d.m. n. 217/2023, per cui dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
In fase di applicazione, sono presto emerse problematiche relative alla sottoscrizione dei verbali d’udienza e all’apposizione del visto da parte del magistrato, ai sensi dell’art. 483 comma 1-bis c.p.p. Al fine si preservare l’uniformità nella prassi degli uffici e la completezza dei fascicoli informatici, la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA), con nota dell’8 gennaio 2025, ha rappresentato la possibilità che l’ausiliario del magistrato, se ha redatto il verbale con strumenti informatici, proceda alla sua stampa, su cui possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, per poi procedere alla scansione del documento e al deposito tramite applicativo APP (ex art. 111-ter comma 3 c.p.p.).
Per quanto riguarda atti, memorie e documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentale DGSIA ha rammentato la necessità di procedere nello stesso modo - ovvero previa scansione - al deposito del documento richiamato nel verbale (ex art. 111-ter, comma 3 c.p.p.) al termine dell’udienza o comunque senza ritardo, salvo il caso di documenti che per la loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica.
Art. 111 ter c.p.p.
Fascicolo informatico e accesso agli atti
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.
Art. 483 c.p.p.
Sottoscrizione e trascrizione del verbale.
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.