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Quota 103 Incentivo al posticipo del pensionamento

Redazionedi Redazione24 Ottobre 2023Aggiornato il:24 Ottobre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Quota 103 Incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni operative e contabili nella Circolare INPS 82/2023
Circolare INPS n. 82 del 22 settembre 2023
1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione del flusso UniEmens

Quota 103 Incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni operative e contabili nella Circolare INPS 82/2023

La legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103).

Pertanto, i lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, di conseguenza, sono erogati direttamente al lavoratore in busta paga.
La circolare INPS 22 settembre 2023, n. 82 fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo e i chiarimenti sulla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo. Fornisce, in particolare, le informazioni su: soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero; assetto, misura e durata dell’incentivo; effetti sui trattamenti pensionistici; procedura di riconoscimento; istruzioni UNIEMENS.

Circolare INPS n. 82 del 22 settembre 2023

Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili

1. Premessa

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserendo l’articolo 14.1, il quale dispone che: “In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» […]”.
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.

4. Assetto, misura e durata dell’incentivo

L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme così erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto attuativo, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.

5. Condizioni di spettanza dell’esonero

L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Effetti sui trattamenti pensionistici

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

8. Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.

Infine, considerato il carattere speciale della previsione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore[1] l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

9. Procedura di riconoscimento

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.

Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione del flusso UniEmens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi.

1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023:

  • nell’elemento deve essere inserito il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
  • nell’elemento deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
  • nell’elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
  • nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.

2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:

  • nell’elemento deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023”;
  • nell’elemento deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
  • nell’elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
  • nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore al netto dell’esonero di cui sopra, relativo alla specifica competenza.

 

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Indice dei contenuti
Quota 103 Incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni operative e contabili nella Circolare INPS 82/2023
Circolare INPS n. 82 del 22 settembre 2023
1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione del flusso UniEmens
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