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Contrasto ai rave party: introdotto l’art. 633-bis del Codice Penale

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano10 Gennaio 2023Aggiornato il:10 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Il nuovo Governo, giusto in corrispondenza dello sgombero di un cd. rave party non autorizzato, in occasione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2022 aveva annunciato l’introduzione di una specifica norma finalizzata a contrastare il fenomeno dei raduni non autorizzati.
La disposizione è contenuta nell’art. 5 del D.L. 162/2022 (Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 e quindi convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304).
Inizialmente, come previsto dall’art. 5 del D.L., era stato (frettolosamente) introdotto nel Codice Penale l’art. 434-bis recante disposizioni in materia di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Successivamente, in sede di conversione del decreto legge, la norma è stata rivista e l’aggiunta al Codice Penale è stata traslata, con maggior coerenza, sotto il titolo XIII del II libro ovvero tra i delitti contro il patrimonio e, più precisamente, tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (capo I). Il numero dell’articolo del Codice conseguentemente muta e passa dal 434-bis al 633-bis.
Immediatamente dopo l’art. 633 (Invasione di terreni o edifici) si colloca ora il nuovo art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica).
Confermate le sanzioni già indicate nella prima stesura del decreto legge ovvero la reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro per chi organizza o promuove un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. È invece venuto meno il riferimento al numero minimo di partecipanti al raduno che, inizialmente, era stato indicato in cinquanta persone.
La procedibilità è d’ufficio, non è quindi necessaria la querela del proprietario del terreno o dell’edificio occupati, come invece previsto dall’art. 633 del Codice Penale (invasione di terreni o edifici), salvo che l’occupazione avvenga ad opera di più di cinque persone.
Confermata anche la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato già prevista al secondo comma dell’art. 434-bis c.p.c

Art. 5 Decreto Legge 162/2022
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
1. Dopo l’articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica)
Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto».
1-bis. All’articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: “nell’articolo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 633 e 633-bis”.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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