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Riforma delle impugnazioni penali “Orlando”. Nuovi limiti per l’appello proposto dal PM e dall’imputato

Redazionedi Redazione1 Marzo 2018Aggiornato il:1 Marzo 2018
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Riforma delle impugnazioni penali Orlando. Previsti nuovi limiti e nuove regole per l’appello presentato dal Pubblico Ministero e dall’imputato.
Limiti all’appello proposto dal Pubblico Ministero
Limiti all’appello proposto dall’imputato

Riforma delle impugnazioni penali Orlando.  Previsti nuovi limiti e nuove regole per l’appello presentato dal Pubblico Ministero e dall’imputato.

Dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 11/2018, pubblicato sulla Gazz. Uff., 19 febbraio 2018, n. 41 di riforma della disciplina delle impugnazioni penali, il Pubblico Ministero non può più appellare la sentenza di condanna e l’imputato la sentenza di proscioglimento con formula ampia.
La finalità della riforma è chiaramente quella di deflazionare il carico degli uffici giudiziari, andando a limitare drasticamente i casi in cui può essere impugnata la sentenza di primo grado, in particolare andando a ridurre il potere di impugnazione escludendolo laddove le richieste dell’accusa e della difesa risultino soddisfatte già in primo grado.

Limiti all’appello proposto dal Pubblico Ministero

In base al nuovo art. 593 del codice di procedura penale, il PM può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ma non può più appellare le sentenze di condanna, salvo che in determinate ipotesi.
Il pubblico ministero può appellare le sentenze di primo grado solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Dispone inoltre il nuovo art. 593-bis (Appello del pubblico ministero).
«1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento».
La norma limita quindi il potere di impugnazione della Procura Generale solo a determinati casi. Una disposizione quest’ultima dettata dalla necessità evitare la possibile possibile sovrapposizione dei vari uffici dell’accusa e, quindi, finalizzata a rendere funzionale il sistema delle impugnazioni imperniato sulla norma generale prevista dall’art. 570 c.p.p.
La materia è ora regolata dal 1° comma del nuovo art. 593-bis c.p.p. che specifica l’attribuzione del potere di impugnare in capo al Procuratore della Repubblica presso il tribunale.
Contestualmente il legislatore è intervenuto modificando anche il 1° comma dell’art. 570 c.p.p., raccordandolo con il nuovo art. 593-bis, il cui testo è ora il seguente:
«1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero.
Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento».

Limiti all’appello proposto dall’imputato

Lo stesso art. 593 c.p.p., prevede limiti alla possibilità di appellare la sentenza di primo grado da parte dell’imputato. Questi può appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, non possono però essere appellate le sentenze di proscioglimento “con formula piena” come comunemente definite ovvero le sentenze di assoluzione perché’ il fatto non sussiste o perché’ l’imputato non lo ha commesso.
Rimangono ogni caso inappellabili per entrambe le parti ovvero sia per il PM che per l’imputato le sentenze relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 593, 3 comma).

Appello incidentale per l’imputato
Secondo il novellato art. 595 c.p.p., inoltre, l’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti. Entro lo stesso termine, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».

Limiti al ricorso per cassazione contro le sentenze del Giudice di Pace
Secondo il nuovo comma 2-bis dell’art. 606 c.p.p. viene introdotto un limite al ricorso per cassazione contro le sentenze di appello che decidono in ordine a provvedimenti di primo grado del giudice di pace. È previsto, infatti, che “contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso possa essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” del medesimo articolo, e quindi, solo nei seguenti casi
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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