Nella seduta del 28 aprile la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
La scadenza, il prossimo 31 maggio, del mandato per i giudici di pace, giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari ha imposto una decisa accelerazione all’iter legislativo per l’emanazione della legge delega.
La riforma si prefigge un completo riassetto della magistratura onoraria con norme omogenee applicabili ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.
La legge delega (Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016)
Arrivano i GOP: giudici onorari di pace
I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale – che diverranno tutti GOP ovvero giudici onorari di pace – avranno le medesime competenze e saranno collocati nello stesso ufficio del Giudice di Pace.
I vice procuratori onorari (VPO) saranno inseriti in apposite articolazioni presso le procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari.
Aumentano le competenze dei giudici onorari
Uno dei principi contenuti nella legge delega è quello dell’ampliare, sia nel settore penale che nel settore civile, l’attuale competenza dell’ufficio del giudice di pace.
Nel settore civile oltre all’ampliamento della competenza per materia e per valore è estesa la possibilità di decidere secondo equità le cause il cui valore non ecceda i 2.500 euro.
Quanto alle materie di diritto civile che andranno sotto la competenza del GOP si annoverano
- le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione
- le cause in materia di condominio degli edifici;
- le cause in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità;
- le cause in materia di diritti reali di minore complessità;
- le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore;
- i procedimenti di espro- priazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;
Quanto al diritto penale
La compentenza di amplia con i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previ- ste dagli articoli 727 e 727-bis del codice pe- nale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Come diventare giudice onorario
La legge delega prevede i seguenti princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nel disciplinare le modalità di accesso alla magistratura onoraria.
In particolare in tema di requisiti di accesso alla magistratura onoraria occorreranno:
- cittadinanza italiana;
- possesso dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
- idoneità fisica e psichica;
- età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
- professionalità;
- laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
Sono poi previsti titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore di coloro che: hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; svolgono o hanno svolto la professione di notaio; insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università.
Durata dell’incarico: massimo otto anni.
L’incarico di magistrato onorario avrà natura imprescindibilmente temporanea di durata massima non superiore a quattro anni.
Alla scadenza del periodo primo quadriennio tuttavia il magistrato onorario potrà essere riconfermato per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione.
I criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provve- dimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato.
In ogni caso la durata dell’incarico di magistrato onorario non potrà superare gli otto anni complessivi inclusi nel computo gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale.