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Notizie giuridiche Penale Procedura Penale

Riforma Orlando. Le principali novità della legge 103/2017 in materia di diritto e processo penale

Redazionedi Redazione8 Luglio 2017Aggiornato il:8 Luglio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

La cosiddetta riforma Orlando, dal nome del ministro della Giustizia è legge. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, contenente disposizioni che modificano il Codice penale, il Codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario, definitivamente approvata dalla Camera dei deputati, attraverso l’espediente della fiducia al governo, il 14 giugno scorso. Le norme ivi contenute entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, cioè il 3 agosto prossimo, ad eccezione di alcune disposizioni per cui è prevista l’efficacia ad un anno di distanza. A seguire alcune delle novità maggiormente significative della legge, che consta di un unico articolo suddiviso in 95 commi.

La riforma della prescrizione
La riforma della prescrizione del reato è dettata dai commi da 10 a 15, che riscrivono parzialmente gli articoli dal 158 al 161 c.p. Vengono dunque interessate dalla riforma tutte le norme sulla prescrizione contenute nel codice penale, ad esclusione di quelle relative al “termine base” di cui art. 157 c.p.
In particolare, attese le modifiche apportate all’art. 159 c.p., per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, la prescrizione resta infatti sospesa dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Parimenti la prescrizione è sospesa per un anno e sei mesi dal termine per il deposito della sentenza di secondo grado alla alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

Il periodo di sospensione per i giudizi di impugnazione è però oggetto di computo ai fini del termine di prescrizione per il caso in cui la sentenza di condanna sia riformata o annullata (o sia annullata la sua conferma in appello) in quanto viene meno il presupposto che giustifica la sospensione cioè il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva.

In tema di prescrizione si evidenzia anche la modifica dell’art. 158 c.p. per cui per i delitti previsti dall’articolo 392, comma 1-bis c.p.p. (ovvero per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo [[n600quater.1cp]], 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis) , se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Estinzione del reato per condotte riparatorie
È estesa a tutti i reati procedibili a querela la possibilità di estinguere il reato per mezzo di condotte riparatorie (art. 162-ter c.p).
Alla stessa stregua di quanto sinora previsto dall’ all’art. 35 d.lgs. n. 274/2000 per i procedimenti davanti al Giudice di Pace ora, anche per i reati di competenza del tribunale, purché procedibili a querela di parte, il giudice dichiara estinto il reato quando l’imputato abbia riparato interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed abbia eliminato le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento.
Tuttavia qualora l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, può chiedere al giudice di fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza.

Impugnazioni più rigorose
Sulla scorta di quanto già previsto nel processo civile anche le impugnazioni penali saranno in futuro più rigorose e specifiche l’atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie.
Cambia quindi l’art. 581 c.p.p. che, in particolare, prevede che gli atti di impugnazione rechino l’indicazione:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

L’impugnazione potrà essere proposta personalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione.
Con delega, infine, si incarica il governo di limitare in alcuni specifici casi la legittimazione all’appello da parte del pm (condanna solo in caso di modifica titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale) e dell’imputato (proscioglimento solo se non con formula piena).

Patteggiamento in appello
Viene reintrodotto il cosiddetto «patteggiamento in appello» (art. 599-bis c.p.p. “Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”).
Le parti possono accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al giudice di accogliere alcuni dei motivi di appello, rinunciando agli altri.
Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice può recepire l’accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua.
Il concordato è escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali etc. articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies) e se si procede nei confronti di un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Il ricorso per Cassazione è disincentivato
Aumentano fino al triplo le sanzioni pecuniarie già previste dall’art. 616 c.p.p. (pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto euro a duemilasessantacinque euro.) che, appunto, la Corte può aumentare fino al triplo tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.
l’inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini.

Limitati anche i ricorsi in Cassazione dopo il patteggiamento
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto dal pubblico ministero e dall’imputato limitatamente in relazione ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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