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Sentenze con più parti in causa: l’imposta di registro deve essere ripartita tra le varie parti di un litisconsorzio facoltativo

Redazionedi Redazione23 Novembre 2015Aggiornato il:23 Novembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Sentenze con più parti in causa, l’imposta di registro deve essere richiesta “pro-quota” a ciascuno dei litisconsorzi e non per intero

Nell’ambito di un litisconsorzio facoltativo, in cui ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza sono riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, l’imposta per la registrazione della sentenza deve essere richiesta “pro quota” a ogni soggetto e non per intero. Ciò per evitare che la somma richiesta sia sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche.
Con la risoluzione n. 95/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti agli uffici con riguardo alla registrazione delle sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di una Amministrazione dello Stato, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. La risoluzione scioglie i dubbi anche con riferimento alla corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a debito nell’ipotesi in cui il giudice disponga la compensazione delle spese di giudizio.

Il litisconsorzio facoltativo – Il documento di prassi di oggi trae spunto da alcuni quesiti riguardanti la corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti giudiziari emessi a conclusione di procedimenti, instaurati tra una pluralità di soggetti per tutelare, nell’ambito del litisconsorzio facoltativo, un diritto loro spettante “come singoli” nei confronti di un’amministrazione dello Stato. In base all’istituto del litisconsorzio facoltativo (art. 103 del Codice di procedura civile) più parti possono agire nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono o quando la decisione dipende, totalmente, dalla risoluzione di questioni identiche.

Le istruzioni agli uffici – Nel merito, l’Agenzia accoglie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imposta di registro non colpisce l’atto, ma il rapporto in esso racchiuso. In altre parole, il presupposto deve essere individuato “nell’atto giuridico avete contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza” e, quindi, espressione di capacità contributiva. Quindi, se nell’ambito di un litisconsorzio ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto, ogni attore privato, parte del processo, sarà responsabile del pagamento dell’imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica.
L’imposta non dovrà essere quindi liquidata interamente a tutte le parti in causa, ma dovrà essere richiesta “pro-quota”, sulla base del singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.

Chiarimenti anche sulla prenotazione a debito – Quanto alla corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, la risoluzione chiarisce che nell’ipotesi in cui i procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale si concludono con la compensazione delle spese di giudizio, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 131 del 1986, provveda alla richiesta di registrazione il cancelliere. Anche se la parte privata non si attiva spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, l’ufficio dell’Agenzia notifica i relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati e procede comunque alla registrazione della sentenza. In tal senso sono rivisti i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 450 del 2008.

 

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Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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