L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto una consultazione pubblica riguardante la misura minima degli indennizzi che gli operatori di comunicazioni elettroniche debbono corrispondere agli utenti che lamentino un disservizio.
Oltre all’indicazione dell’importo delle somme stabilite per le varie fattispecie, secondo lo schema sotto riportato, la bozza del provvedimento contiene anche la proposta di indennizzo automatico, mediante accredito nella successiva fattura, per la sospensione illegittima e la ritardata attivazione dei servizi di base, ad esempio del servizio di telefonia o ADSL.
Tra le novità, inoltre, l’introduzione di una misura minima di indennizzo con riferimento ad alcune ipotesi quali l’attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti e la perdita del numero.
Misure minime di indennizzo:
– Omessa o ritardata attivazione del servizio: euro 7,50 per ogni giorno di ritardo (il doppio se trattasi di utenza affari).
– Sospensione o cessazione del servizio: euro 10,00 per ogni giorno di sospensione, minimo euro 100,00 (il doppio se trattasi di utenza affari).
– Malfunzionamento del servizio: euro 5,00 per ogni giorno di interruzione (il doppio se trattasi di utenza affari).
– Omessa o ritardata portabilità del numero: euro 5,00 per ogni giorno di ritardo (il doppio se trattasi di utenza affari).
– Attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection: euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione.
– Attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti: euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, min. euro 50 max 300.
– Perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore: euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero (il quadruplo se trattasi di utenza affari).
– Omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici: euro 200,00 per ogni anno di disservizio (il quadruplo se trattasi di utenza affari).
– Mancata o ritardata risposta ai reclami: euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, minimo euro 20,00, max euro 400.
Articolo tratto da: AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni