Rottamazione quater 2023: in cosa consiste la Definizione agevolata. Domande prorogate al 30 giugno 2023.
L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge di Stabilità 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata -cosiddetta rottamazione quater - dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quali sono i debiti definibili con la rottamazione quater
La Definizione agevolata rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- Contenuti in cartelle non ancora notificate;
- Interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- Carichi già oggetto di una precedente Rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
- Adottare uno specifico provvedimento;
- Trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Debiti non definibili
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”):
- I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- I carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Pagamenti fino a 18 rate in 5 anni
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata o in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (termine aggiornato dal DL 51/2023) oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive. In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata “Rottamazione-quater”.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Come presentare la domanda di rottamazione
La domanda di definizione agevolata va presenta, entro il 30 giugno 2023 con modalità esclusivamente telematiche. Detto termine inizialmente fissato al 30 aprile è stato differito dal Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.
La domanda si presente accedendo all’area riservata del sito di Agenzia Entrate Riscossione compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione. Per accedere all’area riservata sono necessarie le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
Dopo aver presentato la domanda in area riservata verrà inviata una una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile presentare domanda di rottamazione anche senza credenziali sull’ area pubblica del sito di Agenzia Entrate Riscossione compilando apposito form, allegando la documentazione di riconoscimento. Andrà in tal caso specificato l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione.
Dopo aver presentato la domanda in area pubblica verrà inviata una una e-mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Possibile esito della domanda di definizione agevolata
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata Rottamazione-quater;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.