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Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, illegittima in difetto di informativa

Avv. Alessandra Cefalàdi Avv. Alessandra Cefalà19 Settembre 2018Aggiornato il:19 Settembre 2018
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Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi. È illegittima in difetto di informativa preventiva.

Come è noto la Banca d’Italia gestisce al suo interno un sistema informativo (la Centrale dei Rischi) che ha lo scopo di raccogliere le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che esse concedono ai loro clienti.
La difficoltà nel rispettare gli impegni presi con gli Istituti di Credito apre spesso le porte all’ipotesi della temuta “segnalazione a sofferenza”, cioè l’inserimento del nominativo del correntista (persona fisica, giuridica o imprenditore) all’interno del registro della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
È altrettanto noto come una segnalazione alla Centrale Rischi possa determinare la paralisi di un’impresa, ostacolandola fortemente nel proseguo della sua attività.
Dato di non poco conto se si pensa alle conseguenze che ne possono derivare: revoca dei fidi o, in generale, repentina e generalizzata chiusura di accesso al credito da parte del sistema bancario. A volte è proprio la segnalazione alla centrale rischi che innesca un processo causale idoneo a condurre l’Azienda ad una vera e propria condizione di insolvenza.

La principale normativa sui cui si basa questo meccanismo è contenuta nel Testo Unico Bancario, che ne determina tanto i requisiti quanto i limiti.
Non deve poi sfuggire la rilevanza sia della specifica Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia inerente le “Istruzioni per gli Intermediari Creditizi”, sia del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia” (entrato in vigore il 1° gennaio 2005) emanato in attuazione del Codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003).
La possibilità di essere inseriti nel registro della Centrale dei Rischi deve essere saldamente ancorata alla realtà fattuale in cui il cliente versa. Lo scollamento fra rischi reali di insolvenza e rischi ritenuti offre un primo margine di tutela al correntista contro quelle segnalazioni che si palesino non corrispondenti ad una reale stato di sofferenza.
Infatti, l’impresa, ancora prima della comunicazione di avvenuta segnalazione, deve ricevere una informativa preventiva da parte della sua Banca. La Banca, però, non può avviare la procedura finalizzata alla segnalazione senza un’attenta verifica della solvibilità del debitore.
D’altronde ciò è coerente con la ratio dell’informativa stessa la quale, trovando fondamento nel rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza gravanti sull’intermediario (articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario), non può che richiedere una valutazione complessiva dello stato in cui versa la società correntista o il debitore.
Questo è anche l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Verona, ordinanza del 2 luglio 2014; Tribunale di Milano, ordinanza del 29 agosto 2014; Trib. Prato, sent. 14.10.2013).
Nei suddetti provvedimenti l’Organo Giudicante ha avuto anche modo di specificare quali sono i requisiti dell’informativa in esame affermando che l’informativa che precede la segnalazione deve avere le caratteristiche della completezza, chiarezza e tempestività, e nel suo contenuto minimo deve avere ad oggetto “…proprio la segnalazione a sofferenza e non qualsiasi altra segnalazione a rischio di credito ( inadempimenti persistenti , incagli)” (Tribunale di Verona, ordinanza del 2 luglio 2014). Altresì detta informativa “… deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta ad evitare la segnalazione stessa” (Tribunale di Milano, ordinanza del 29 agosto 2014).

I suddetti principi erano già stati espressi, tra l’altro, dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, già nel 2009 la Corte di Cassazione aveva avuto occasione di occuparsi dei presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi.
La Corte ha specificato che la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi “implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”, ed ancora “ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontario inadempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca” (Cass. Civ., 1 aprile 2009, n. 7958).
In ogni caso, in una successiva pronuncia, la Suprema Corte ha annoverato fra gli obblighi che fanno capo all’intermediario, il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale rischi (Cass. Civ., 24 maggio 2010, n. 12626).
In particolare, questo intervento della Corte di Cassazione conferma che la banca non può procedere a una segnalazione in Centrale Rischi se a monte vi è un singolo episodio di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto banca – cliente, completamente disancorato dalla situazione finanziaria complessivamente considerata. Se “l’informativa” è carente dei requisiti menzionati, la stessa dovrà essere considerata illegittima.
Sulla scorta di ciò, i Giudicanti investiti delle controversie avverso noti gruppi bancari hanno accolto le domande cautelari promosse per segnalazioni illegittime in Centrale Rischi, ordinando alle banche resistenti di adoperarsi immediatamente per la cancellazione delle stesse.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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