Definite, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, condizioni, modalità e termini di decorrenza per la concessione di un credito d’imposta in favore delle imprese che sottoscrivono accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale. Il decreto 7 agosto 2014, pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2014, attua quanto previsto nel decreto-legge n. 145/2013 (cd. decreto Destinazione Italia).
Cosa sono i siti d’interesse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni interessate.
Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT e dell’ISS ed altri soggetti.
Nella tabella sono riportate le norme d’individuazione e perimetrazione dei SIN (ad oggi 54); in alcuni siti con aree molto vaste (ad esempio Litorale Domizio Flegreo-Agro aversano, Litorale Vesuviano, Bacino del Sarno), alla perimetrazione è seguita una sub-perimetrazione, condotta a scala di dettaglio, che ha evidenziato le aree sulle quali avviare le procedure di caratterizzazione.
Caratterizzazione dei siti contaminati
La caratterizzazione rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc.) condotte in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito.
Di seguito è elencata una serie di documenti utili in questa prima fase di analisi, sia nella progettazione delle indagini di caratterizzazione sia per analizzare i risultati scaturiti.
Anagrafe dei siti contaminati
L’anagrafe è uno strumento predisposto dalle regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui siti contaminati (articolo 17 del D.M. 471/99 e articolo 251 del D.Lgs 152/06), che contiene: l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio.
I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’ISPRA in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri è stata pubblicata nel corso del 2001.
Le risorse stanziate per le agevolazioni
Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni, nella forma di credito d’imposta, sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese sottoscrittrici degli accordi di programma previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le seguenti caratteristiche:
- siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;
- siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;
- abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
procedano all’acquisto dei beni strumentali previsti dalla norma successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo ed in altri settori specifici.
I contenuti del modello di istanza, nonché le modalità e i termini di presentazione saranno definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.