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Operazioni di concentrazione tra imprese, aggiornate le soglie di fatturato

Redazionedi Redazione13 Maggio 2021Aggiornato il:13 Maggio 2021
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Aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese
Le operazioni di concentrazioni tra imprese

Aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese

Aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese: 511 milioni di euro per il fatturato totale e 31 milioni di euro per il fatturato individuale.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che, a decorrere dal 22 marzo 2021, le soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari a 511 milioni di euro per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione e a 31 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.

L’incremento del valore delle soglie di fatturato previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, prima e seconda ipotesi, corrisponde all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo, pari, come risulta dai dati pubblicati dall’Istat, per il 2020, all’1,2%.

Le operazioni di concentrazioni tra imprese

Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato (crescita interna), ma anche concentrandosi con altre imprese (crescita esterna), fondendosi o acquisendone il controllo, cioè la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’altra impresa (Art. 7 legge n. 287/90). Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due o più imprese procedono alla creazione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

A norma dell’art. 5 della legge n. 287/90 L’operazione di concentrazione si realizza:

  • quando due o più imprese procedono a fusione;
  • quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;
  • quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune.

Non costituiscono invece una concentrazione: le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari; le operazioni infra-gruppo (realizzate fra società controllate, anche se indirettamente, da un unico soggetto); le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica.

Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità che la concentrazione riduca la concorrenza, consentendo alla nuova entità di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per le controparti.

Le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’Autorità (Art.16 legge n.287/90) quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superino determinate soglie, aggiornate dall’Autorità annualmente (511 milioni e 31 milioni di euro nel 2021), sempre che non ricorrano le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della Commissione UE.
Quando l’Autorità ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ne vieta la realizzazione; l’operazione può anche essere autorizzata subordinatamente al rispetto di talune condizioni, tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza.

Articolo 16 Legge 287/1990
Comunicazione delle concentrazioni.
1. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l’Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4. Se l’Autorità ritiene che un’operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l’istruttoria attenendosi alle norme dell’articolo 14. L’Autorità, a fronte di un’operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l’istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L’offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all’Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all’Autorità ai sensi del comma 5, l’Autorità deve notificare l’avvio dell’istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L’Autorità può avviare l’istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L’Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’inizio dell’istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell’istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Articolo tratto da: AGCM Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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