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Avviso per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

Redazionedi Redazione3 Agosto 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

1. PREMESSA E OBIETTIVI
• La contrazione stimata per il 2009 del Prodotto Interno Lordo reale è dell’ordine del 5 per cento. Ciò crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall’allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso.
• Obiettivo del presente Avviso è favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.
• L’avviso si propone di promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria.
• Le imprese potranno così rafforzare la capacità finanziaria, per meglio cogliere le opportunità dell’attesa inversione del ciclo economico.
• L’attuale fase — straordinaria — richiede allora uno sforzo collettivo. L’ABI e le altre rappresentanze d’impresa firmatarie dell’Avviso comune ritengono indispensabile l’adozione di provvedimenti temporanei che tengano conto del carattere di eccezionalità dell’attuale congiuntura, modificando temporaneamente alcune procedure e prassi.
•La semplicità, la concretezza e la tempestività sono i fattori che devono orientare l’individuazione delle modalità operative.
•Il Ministero dell’economia e delle finanze prende atto di questo avviso comune e si riserva di verificarne gli effetti nei prossimi mesi.

2. OPERAZIONI OGGETTO DELL’AVVISO
• Per realizzare i suddetti obiettivi, l’Avviso identifica le seguenti operazioni :
1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
3. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
• L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo.
• Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa possieda specifici requisiti di seguito indicati, e la banca o l’intermediario finanziario vigilato (d’ora in poi, la banca) abbia esplicitamente aderito al presente Avviso, sono individuati dei canali di accesso preferenziali.
• L’Associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere presso i propri associati l’iniziativa e a fornire adeguata informazione circa le banche aderenti.

3. IMPRESE AMMISSIBILI
• Sono ammissibili alle operazioni di cui al punto 2 le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria – con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee.
• In particolare, sono ammissibili le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione di una delle operazioni di cui al punto 2 non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso.

4. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PAGAMENTO DELLE RATE (FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE)
• Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma del presente Avviso. Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
• Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
• Il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d’anno.
• La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
• Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità.
• Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto.
• In presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto saranno adottate, se necessarie, le opportune iniziative al fine dell’attuazione di quanto previsto dal presente Avviso.

5. CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI DEBITI E DI SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA
• Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
• Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
• Le operazioni di cui al punto 2 vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE
• La banca, nell’effettuare l’istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
• Le imprese richiedenti l’applicazione delle operazioni di cui al punto 2, al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale, si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniali o organizzative richieste dalla banca. Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
• Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto.

7. OPERAZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE
• Con il presente avviso comune, le parti si impegnano inoltre a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese.
• Le banche aderenti si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale. In particolare, potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

8. MONITORAGGIO
• Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e le altre rappresentanze d’impresa firmatarie del presente Avviso comune si impegnano a predispone, entro la metà di settembre, un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse. Si impegnano inoltre a verificare l’opportunità di eventuali integrazioni al presente Avviso.

9. AZIONI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLE OPERAZIONI
• Il Ministero dell’economia e delle finanze si impegna a identificare meccanismi che favoriscano l’applicazione e la diffusione delle operazioni di cui al presente Avviso. Tali meccanismi varranno a favore delle operazioni attivate dal sistema creditizio a partire dalla data della firma dell’Avviso comune. Opereranno a consuntivo e a fronte di una evidenza certa sull’ammontare e caratteristiche delle operazioni messe in essere da ciascuna banca.

10. VALIDITÀ DELL’AVVISO
• Il presente avviso entra in vigore il 3 agosto 2009.
• Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. 11 presente Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.
Le banche che comunicano all’ABI di aderire al presente Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione.

Articolo tratto da: ABI Associazione Bancaria Italiana

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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