Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del del Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, con richiamo espresso all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del Dl 54/2013 (convertito dalla legge 85/2013), all’articolo 4, comma 12-quinquies del Dl 16/2012 (convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), all’articolo 2, comma 5, del Dl 102/2013 (convertito dalla legge 124/2013) il saldo non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:
- terreni agricoli e per quelli non coltivati richiamati dall’articolo 13, comma 5, del Dl 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del DL 201/2011.
- i proprietari di una sola abitazione (principale) e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del Dpr 616/1977;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile, purché non censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Dlgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.