Superbonus: con il Decreto Legge n. 39/2024 arriva lo stop definitivo a sconto in fattura e cessione del credito
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 39/2024 arriva lo stop definitivo a sconto in fattura e cessione del credito. In realtà erano ormai pochi gli interventi per cui ancora si poteva optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ovvero interventi di rimozione delle barriere architettoniche ed nterventi sugli edifici di edilizia popolare e appartenenti alle Onlus.
Secondo il nuovo decreto, lo sconto in fattura e la cessione del credito non saranno più consentiti per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, realizzati su parti comuni dei condomìni e sulle unifamiliari possedute da nuclei familiari a basso reddito o con la presenza di un disabile.
Quanto agli interventi sugli edifici di edilizia popolare e appartenenti alle Onlus non si potrà più optare per la cessione dei crediti Superbonus.
Deroga per i lavori da eseguirsi nelle aree terremotate
Esulano dal divieto di cessione del credito e sconto in fatture i lavori da eseguirsi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.
Stop alla remissione in bonis
Il decreto elimina la remissione in bonis, cioè la possibilità di sanare i piccoli errori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito pagando una piccola sanzione. In particolare al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.