Plastica monouso: dal 3 luglio 2024 il tappo solidale ai contenitori in plastica è obbligatorio in tutta Europa
Dal 3 luglio 2024 scatta in tutti i Paesi UE l’obbligo di commercio delle bottiglie in plastica ed in generale dei contenitori con il tappo o il coperchio che, anche dopo l’apertura, resta attaccato al contenitore (cd. “tappo solidale”). La finalità è quella di evitare la dispersione nell’ambiente di plastica e per supportare i consumatori a riciclare il tappo insieme alla bottiglia.
L’obbligo è stato introdotto dalla Direttiva UE 2019/904 (cd. Single Use Plastic), recepita nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 196/2021.
Nello specifico, l’art. 6 del sopracitato decreto legislativo prevede che i contenitori per bevande in plastica monouso con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se i relativi tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
Per quanto d’interesse per i Pubblici Esercizi il comma 2 dell’art. 6 prevede la possibilità di continuare ad utilizzare le bottiglie di plastica monouso con tappi e coperchi staccati fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che tali prodotti siano stati acquistati in data antecedente al 3 luglio 2024.
Articolo 6 D.Lgs. 196/2021
Requisiti dei prodotti
1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.