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Regole e tariffe per ricaricare le auto elettriche presso le abitazioni private

Redazionedi Redazione3 Ottobre 2021Aggiornato il:3 Ottobre 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Regole e tariffe per ricarica auto elettrica presso le abitazioni private e i parcheggi condominiali o aziendali. Ai punti di ricarica verrà applicata la tariffa di trasporto per “altri usi”.
Quanto costa ricaricare un veicolo elettrico?
Quali tariffe per la fornitura di energia elettrica sono applicabili ai punti di ricarica accessibili al pubblico?
La tariffa monomia BTVE è applicabile nel caso di punti di ricarica installati presso aree private (quindi non soggette a concessione) ma aperte al pubblico (es. garage gestito da privati, parcheggio di hotel o centro commerciale)?
La delibera ARG/elt 242/10 regola la tariffa speciale per le ricariche dei veicoli elettrici e le agevolazioni per progetti pilota: è ancora in vigore?
Il servizio di ricarica pubblica dei veicoli elettrici può venire erogato solamente da imprese di vendita di energia elettrica?

Regole e tariffe per ricarica auto elettrica presso le abitazioni private e i parcheggi condominiali o aziendali.  Ai punti di ricarica verrà applicata la tariffa di trasporto per “altri usi”.

Ricaricare l’auto elettrica direttamente presso la propria abitazione, il garage o nel parcheggio condominiale, adesso è possibile. Lo prevede un provvedimento dell’Autorità per l’energia che elimina i vincoli normativi che ostacolavano la predisposizione di eventuali punti di ricarica anche presso le utenze domestiche. Secondo una vecchia normativa, infatti, ai consumatori domestici era vietato disporre di un duplice punto di fornitura elettrica nella stessa unità immobiliare.

Poiché le batterie dei veicoli elettrici devono essere ricaricate, la disponibilità di punti di ricarica è un fattore condizionante dello sviluppo virtuoso della mobilità elettrica, un settore che vede impegnati diversi grandi produttori e nel quale è atteso l’arrivo di diversi modelli. Sullo sviluppo del settore punta anche il Piano Cars 21 della Commissione europea che ha recentemente presentato la sua strategia per incoraggiare la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico.

Con la modifica introdotta dall’Autorità, (delibera ARG/elt 56/10, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) sarà ora possibile, nelle abitazioni private e loro pertinenze, o negli spazi condominiali (previo accordo dell’assemblea condominiale) richiedere al proprio fornitore di energia elettrica più punti di fornitura, ognuno con un contatore, destinati espressamente all’alimentazione di veicoli elettrici. Il provvedimento dell’Autorità si estende anche alle aree aziendali destinate a parcheggio di flotte di veicoli.

L’Autorità ha anche stabilito che ai punti di ricarica verrà applicata la stessa tariffa di trasporto già prevista per “altri usi”, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia un cliente domestico (famiglia) o non domestico (impresa).

Per l’energia, il prezzo potrà variare a seconda dell’offerta che verrà selezionata fra quelle dei diversi venditori del mercato libero e potrà essere diversa da quella scelta per la fornitura domestica.

Quanto costa ricaricare un veicolo elettrico?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché la ricarica può avvenire in molti modi diversi, ciascuno dei quali caratterizzato da differenti costi sia per la fornitura di energia elettrica sia per l’installazione e gestione dell’infrastruttura di ricarica. Un’analisi delle diverse opzioni a disposizione del cliente finale e dei relativi costi è contenuta nella Scheda tecnica Prezzi dei servizi di ricarica per veicoli elettrici e sistema tariffario dell’energia elettrica.

Per quanto riguarda le opportunità di ricarica privata (cioè, in luoghi privati non accessibili al pubblico come ad esempio spazi condominiali o garage di abitazioni private, garage di flotte aziendali, etc.) è bene evidenziare come i costi connessi siano influenzati da una molteplicità di fattori, tra i quali si possono citare:

  • la possibilità di utilizzare un punto di prelievo (POD) già attivo o la necessità di doverne attivare uno nuovo dedicato alla ricarica;
  • la capacità di gestire in modo intelligente la contemporaneità dei carichi (al fine di limitare la necessità di incrementi di potenza impegnata);
  • il costo della componente “materia energia” previsto dalle diverse offerte commerciali disponibili sul mercato;
  • la possibilità di soddisfare una parte del fabbisogno di energia per la ricarica tramite autoproduzione;
  • la possibilità di aggregare in un’unica unità di consumo box condominiali di diversi proprietari.Per quanto riguarda le opzioni di ricarica pubblica (o, più correttamente, ricarica in luoghi accessibili al pubblico) è essenziale ricordare che, ai sensi della Direttiva Europea 2014/94/UE e del D.Lgs. 257/16, tale servizio si deve sviluppare in concorrenza e, pertanto, la determinazione dei prezzi finali del servizio di ricarica non ricade nella regolazione tariffaria dell’Autorità. In questo mercato è dunque oggi attiva una molteplicità di soggetti (operatori di punti di ricarica, fornitori di servizi di mobilità, esercizi commerciali) in grado di fornire servizi di ricarica a condizioni economiche molto diversificate, quali ad esempio: ricarica gratuita o scontata per i clienti di un esercizio commerciale (hotel, centro commerciale, ...), ricarica fatturata in base al consumo di energia, ricarica fatturata in base al tempo di occupazione del parcheggio, ricarica basata su abbonamento che può contemplare un costo fisso mensile e un costo variabile per kWh ricaricato, ecc.

Quali tariffe per la fornitura di energia elettrica sono applicabili ai punti di ricarica accessibili al pubblico?

In linea generale, per quanto riguarda le componenti della spesa per la fornitura di energia elettrica che riguardano il trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali di sistema, a tutti i punti di prelievo non dedicati ad utenze domestiche o di illuminazione pubblica vengono applicate tariffe che dipendono solamente dal livello di tensione della rete elettrica a cui sono connessi e al livello di potenza disponibile, sulla base di quanto stabilito dal Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT, allegato A alla delibera 568/2019/R/eel e s.m.i. .

Con delibera ARG/elt 242/10 l’Autorità ha introdotto la possibilità (poi confermata per i periodi successivi) per gli operatori di punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi aperti al pubblico, di richiedere l’applicazione di una tariffa monomia in energia (espressa unicamente in c€/kWh) relativamente ai servizi di trasporto e gestione del contatore (tariffa di rete) (nel seguito indicata come tariffa BTVE), limitatamente ai punti di prelievo connessi in bassa tensione e dedicati in via esclusiva alla ricarica di veicoli elettrici. Per i punti a cui è applicata la tariffa di rete BTVE, anche le componenti a copertura degli oneri generali di sistema hanno struttura monomia.

L’assenza di componenti fisse o in quota potenza (€/punto/anno o c€/kW/anno) rende questa tariffa particolarmente favorevole per l’apertura lungo le strade di nuovi punti di ricarica in aree aperte al pubblico, poiché elimina il peso di costi fissi annuali in capo al gestore del servizio di ricarica. È tuttavia da considerare che, stante la necessità anche per questi utenti di contribuire alla copertura dei costi dei servizi di rete (trasporto e gestione del contatore) e degli oneri generali di sistema, a fronte dell’eliminazione delle quote fisse delle tariffe, le componenti variabili in energia (c€/kWh) mostrano valori nettamente maggiori di quelli applicabili a utenze con tariffa di tipo “bassa tensione altri usi” (BTA) di pari potenza. Questa struttura tariffaria risulta dunque vantaggiosa fino a quando il volume di energia prelevato rimane complessivamente contenuto. Inoltre, come già detto, il punto di prelievo deve essere dedicato alla ricarica di veicoli elettrici: non è quindi possibile applicare la tariffa BTVE se l’energia prelevata è utilizzata, oltre che per la ricarica di veicoli elettrici, anche per altri scopi (ad esempio, nel caso di una stazione di servizio già connessa alla rete elettrica, gli usi elettrici per le pompe di combustibile, per l’illuminazione del piazzale e per gli eventuali servizi presenti come il bar o l’autolavaggio).

Le tariffe BTVE non includono i costi dell’attività di ricarica oltre che, naturalmente, il prezzo della materia prima energia. A tale proposito, si invita tuttavia a consultare
il chiarimento pubblicato in data 9.4.2020 relativamente ai prezzi applicabili nel mercato di maggior tutela.

La tariffa monomia BTVE è applicabile nel caso di punti di ricarica installati presso aree private (quindi non soggette a concessione) ma aperte al pubblico (es. garage gestito da privati, parcheggio di hotel o centro commerciale)?

Qualunque sia la tipologia di area privata presso la quale il punto di ricarica in bassa tensione viene reso accessibile al pubblico (hotel, centro commerciale, autorimessa o altro), la tariffa BTVE è applicabile purché si tratti di punto dedicato in via esclusiva alla ricarica pubblica di veicoli elettrici. In merito al riconoscimento quale “punto di ricarica accessibile al pubblico”, si invita in ogni caso a considerare anche quanto previsto:

  • dalla Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, al considerata n.26: “Un punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico può includere ad esempio punti o dispositivi privati di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico a mezzo di carte di registrazione o pagamento di oneri, punti di ricarica o di rifornimento per sistemi di auto condivisa che consentono l’accesso di utenti terzi mediante abbonamento, o punti di ricarica o di rifornimento nei parcheggi pubblici. I punti di ricarica o di rifornimento che consentono agli utenti privati di accedere fisicamente mediante autorizzazione o abbonamento dovrebbero essere considerati punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico.”
  • dal Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, all’art.4, comma 10: “Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono anche modalità di ricarica specifiche per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. Per i punti di ricarica accessibili al pubblico sono abilitate modalità di pagamento, che permettono a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica.”

La delibera ARG/elt 242/10 regola la tariffa speciale per le ricariche dei veicoli elettrici e le agevolazioni per progetti pilota: è ancora in vigore?

La possibilità di presentare proposte di progetti pilota per la mobilità elettrica si è definitivamente chiusa ormai parecchi anni fa; la selezione dei progetti pilota ammessi ai finanziamenti si è, infatti, conclusa con la pubblicazione della delibera ARG/elt 96/11.
La tariffa BTVE è in ogni caso tuttora disponibile e prescinde completamente dalla partecipazione ai progetti pilota.

Il servizio di ricarica pubblica dei veicoli elettrici può venire erogato solamente da imprese di vendita di energia elettrica?

No, non esistono limitazioni di questo tipo.

Articolo tratto da: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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