Telecamera privata su strada pubblica: se non giustificata da situazione di pericolo effettivo si rischiano sanzioni per trattamento illecito dei dati.
Se un privato cittadino posiziona una telecamera rivolte verso la strada pubblica rischia di violare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di incorrere in pesanti sanzioni, salvo che lo stesso sia in grado di provare la presenza di situazioni di rischio effettivo e documentato che giustifichino l’uso di tale dispositivo e possa quindi estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione.
Tanto ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento sanzionatorio n. 173 del 27 aprile 2023 relativo ad un privato cittadino che aveva posizionato ben undici telecamere sul muro esterno della sua abitazione in grado di riprendere anche la strada e le altre abitazioni.
In via generale, è osservato in detto provvedimento, in base all’art. 2 del Regolamento (GDPR 679/2016), quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento medesimo. A tal proposito si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 171268
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali