In seguito agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo, comunichiamo alla cittadinanza che con ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 6 Aprile 2009 pubblicata in GU n. 81 del 7 Aprile 2009 sono stati sospesi i termini di legge così come si evince dal testo di seguito riportato:
ART 6
1.Per i soggetti che alla data del 5 Aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, SONO SOSPESI FINO AL 31 DICEMBRE 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.
2.Con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212 saranno dettate disposizioni in materia di di termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato di emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.
3.Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.