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Home»Utilità legali e formulari»Variazione del tasso interesse legale dal 1942 al 2025 (2,0% base annua)

Variazione del tasso interesse legale dal 1942 al 2025 (2,0% base annua)

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tasso interesse legaleTabella interessi legali contenente la variazione storica del saggio di interesse legale dal 1942 al 2023.
Saggio di interesse legale al 2,0% all’anno a partire 1° gennaio 2025.

 

Tabella serie storica variazione saggio di interesse legale

Nella tabella sottostante sono riportate le variazioni del tasso degli interessi legali ed il relativo periodo di riferimento dal 1942 ad oggi. Per ogni periodo è indicato il provvedimento normativo che ha disposto l’adeguamento del tasso di interesse legale.
La tabella è aggiornata al tasso di interesse legale del 2,0 % base annua, in vigore dal 1° gennaio 2025 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024 (in Gazz. Uff. 16 dicembre 2024, n. 294).
Si ricorda che è disponibile su MioLegale.it anche il calcolo interessi legali.

Variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2025

DalAlTassoProvvedimento
21.04.194215.12.19905 %--
16.12.199031.12.199610 %L. 26 Novembre 1990, n. 353
01.01.199731.12.19985 %L. 23 Dicembre 1996, n. 662
01.01.199931.12.20002,5 %D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.200131.12.20013,5 %D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.200231.12.20033 %D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.200431.12.20072,5 %D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.200831.12.20093 %D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.201031.12.20101 %D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.201131.12.20111,5 %D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.201231.12.20132,5 %D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.201431.12.20141 %D.M. 13 Dicembre 2013
01.01.201531.12.20150,5 %D.M. 11 Dicembre 2014
01.01.201631.12.20160,2 %D.M. 11 Dicembre 2015
01.01.201731.12.20170,1 %D.M. 7 Dicembre 2016
01.01.201831.12.20180,3 %D.M. 13 Dicembre 2017
01.01.201931.12.20190,8 %D.M. 12 Dicembre 2018
01.01.202031.12.20200,05 %D.M. 12 Dicembre 2019
01.01.202131.12.20210,01 %D.M. 11 Dicembre 2020
01.01.202231.01.20221,25 %D.M. 13 Dicembre 2021
01.01.202331.12.20235,00 %D.M. 13 Dicembre 2022
01.01.202431.12.20242,50 %D.M. 29 Novembre 2023
01.01.2025a seguire2,00 %D.M. 10 dicembre 2024

Il saggio degli interessi legali scende dopo l’impennata del 2023 ed anzi si dimezza portandosi dal 5% annuo del 1° gennaio 2023 al 2,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2024 e quindi al 2,00% base annua per il 2025.
Negli ultimi anni il tasso di interesse legale era sceso fin quasi ad azzerarsi nel 2021 allorché ha toccato il minimo storico dello 0,01% base annua, come disposto decreto del Ministero dell’economia delle Finanze del 11 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021. Comn il D.M. 13 Dicembre 2022 il tasso di interesse legale è stato elevato al 5% per il 2023 dal precedente 1,25% (anno 2022) per poi essere dimezzato al 2,5% a partire dal 2024.
La nuova misura del tasso di interesse legale è stata determinata in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.
L’individuazione del saggio di interesse legale è molto importante poiché diversamente - secondo quanto disposto dall’art. 1284 del codice civile - qualora entro il 15 dicembre di ogni anno non sia fissata una nuova misura del saggio di interesse legale questo rimane invariato per l’anno successivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può quindi modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Risorse correlate al tasso interesse legale

  • Calcolo interessi legali
  • Calcolo interessi su capitale rivalutato di anno in anno
  • Tabella coefficienti calcolo usufrutto
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Indice dei contenuti
Tabella serie storica variazione saggio di interesse legale
Variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2025
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