A partire dal 1° gennaio 2014 cambia la disciplina dell’imposta di registro sulle compravendite immobiliari, così come previsto dal combinato disposto delle norme di cui l’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, così come modificato dall’art. 26 comma 1 d.l. n. 104 del 12 settembre 2013 (convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128), e dell’art. 1, comma 737 della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
L’imposta di registro sale al 9% (dal precedente 7%) per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, cosiddette “seconde case”, mentre scende al 2% (dal precedente 3%) per la prima casa, ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sempre a partire dal 1 gennaio 2014 è stabilito un valore minimo di € 1.000,00 per l’imposta di registro.
L’imposta di registro fissa, negli atti di compravendita immobiliare soggetti a IVA, passa dai precedenti € 168,00 agli attuali € 200,00.
Ad essere maggiormente precisi va detto che l’aumento riguarda, oltre agli atti immobiliari, anche tutti gli atti sottoposti a registrazione. Il nuovo importo di € 200 euro si applicherà agli atti giudiziari, agli atti pubblici, alle donazioni e alle scritture private autenticate, emanat, formati o presentati per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2014 ma anche alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eseguite e alle domande di annotazione presentate a decorrere dalla medesima data.
Sempre a partire dal 2014, l’imposta ipotecaria e catastale devono essere versate sempre nella misura fissa di € 50,00 oppure di € 200,00 a seconda del venditore e della tipologia dell’immobile, mentre in precedenza potevano anche essere calcolate in percentuale (2% l’imposta ipotecaria e 1% quella catastale, con un minimo di € 168,00).
Infine vi è l’esenzione per tutte le compravendite immobiliari dell’ imposta di bollo (€ 230,00), dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, questi ultimi due detti anche “diritti di trascrizione ipotecaria”.
Le nuove disposizioni in materia di tassazione delle compravendite immobiliari ad uso abitativo si applicano a tutti gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014.
Per gli atti di compravendita stipulati nel 2013 e registrati nel 2014 si continua ad applicare la tassazione del 2013.
Normativa di riferimento
Art. 10 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, così come modificato dall’art. 26 comma 1 d.l. n. 104 del 12 settembre 2013.
Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.
All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis): 2 per cento»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, le parole: «dell’aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta .
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 1, comma 737 Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.