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Voucher per l’internazionalizzazione dedicato alle PMI. Al via le domande dalle ore 10 del 22 settembre 2015.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano22 Settembre 2015Aggiornato il:22 Settembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

A partire dalle ore 10 di oggi 22 settembre 2015 le imprese potranno trasmettere, esclusivamente in via telematica, le domande per richiedere i “Voucher per l’internazionalizzazione” ovvero il contributo messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, del valore di 10.000 euro, per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno 6 mesi.
Il contributo a fondo perduto è stato introdotto con D.M. 15 maggio 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015) e prevede un sostegno economico a copertura di servizi erogati della durata di almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono aprire ai mercati esteri attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. Lo stanziamento complessivo di 19 milioni di euro per l’operazione voucher si inquadra nel Piano Straordinario per il Made in Italy.
Possono beneficiare del voucher le micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Lo stesso vincolo non vale invece per Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 2 ottobre 2015, ma lo sportello potrebbe chiudersi prima per esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a 10 milioni di euro complessivi.
Sono previste due riserve: una per le imprese che hanno partecipato ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia, l’altra per le imprese in possesso del rating di legalità.
Una quota, pari al 45% delle risorse stanziate, è riservata alle imprese che hanno iniziato il percorso di espansione all’estero partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’Ice-Agenzia e che hanno acquisito dall’Ice-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità relativamente all’export, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.
Altra riserva, pari al 3% delle risorse complessivamente disponibili, è destinata alle micro, piccole e medie imprese in possesso del rating di legalità.

Modalità di presentazione delle domande
Le domande vanno presentata attraverso il sito dedicato exportvoucher.mise.gov.it previa registrazione e previa sottoscrizione della domanda con firma digitale dal legale rappresentante della società richiedente ed essere complete degli allegati richiesti. Successivamente all’invio della domanda, nella casella PEC dell’impresa, così come risultante da Registro delle Imprese verrà recapitato un messaggio contenente il riepilogo degli estremi di protocollazione della domanda presentata. Il Ministero dello Sviluppo Economico, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà con l’assegnazione dell’agevolazione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. I soggetti beneficiari saranno individuati con apposito decreto a firma del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, da emanarsi entro 45 giorni dalla chiusura dello sportello.

Stipula e trasmissione del contratto
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere al Ministero le informazioni necessarie ai fini della verifica della regolarità contributiva e, pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio con la società fornitrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il/i TEM e l’impresa beneficiaria, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 2 del Decreto Ministeriale.

Rinuncia al voucher
L’impresa proponente potrà rinunciare al voucher richiesto con apposita comunicazione da inviare entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione, attraverso la piattaforma ExportVoucher.
In caso di rinuncia formalizzata oltre tale termine ovvero di mancata trasmissione del contratto di servizio, l’impresa non potrà partecipare al secondo bando previsto dal Decreto Ministeriale 15 maggio 2015, che sarà presumibilmente varato entro la prima metà del 2016.

Decreto Del Ministero Dello Sviluppo Economico 15 maggio 2015 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2015, n. 140)
Criteri e modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher.

Art. 1 Ambito e finalità di applicazione
1. L’intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi a fondo perduto in forma di voucher, l’acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.

 

Art. 2 Risorse finanziarie e agevolazione concedibile
1. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli oneri di gestione. Il meccanismo di allocazione prevede la distribuzione in tranche successive, disciplinate con provvedimenti del Direttore della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale):
a) prima tranche per un importo complessivo di euro 10 Milioni, al netto degli oneri di gestione, per la concessione di singoli voucher del valore di euro 10.000 per l’acquisto di servizi di cui all’art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno euro 3.000.
b) seconda tranche per un importo complessivo di euro 9 Milioni, oltre alle risorse eventualmente non assegnate nella prima tranche per la concessione di voucher, secondo le modalità operative individuate con decreto direttoriale, e comunque:
per le imprese che presentano per la prima volta domanda di partecipazione: voucher di euro 10.000 per l’acquisto di servizi di cui all’art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno euro 3.000;
per le imprese ammesse alla prima Tranche che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione: voucher di euro 8.000 per l’acquisto di servizi di cui all’art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno euro 5.000;
2. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell’agevolazione di cui all’art. 1, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
3. Una quota, stabilita con decreto direttoriale – fino a un massimo del 50% delle risorse stanziate per ciascuna tranche di cui al comma 1 – è destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 3.
4. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale n. 57/2014 citato nelle premesse, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è istituita una riserva – in misura pari al 3 per cento delle risorse disponibili per ciascuna tranche e quota – destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 5 e hanno conseguito il rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’art. 8 della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012. Le risorse assegnate alla riserva ed eventualmente non utilizzate alla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel decreto direttoriale, saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota.

 

Art. 3 Gestione della misura
1. Alla gestione dell’intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero, anche con il supporto tecnico-operativo di società in house del Ministero, secondo le modalità e con gli oneri definiti con specifica convenzione entro il limite del 6% delle risorse di cui all’art. 2, comma 1.

 

Art. 4 Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per la concessione del voucher di cui all’art. 2.:
a) le micro, piccole e medie Imprese, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali definiti nell’Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali o cooperative.
b) Reti di Imprese di cui all’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.
2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla lettera a) e le singole imprese delle reti d’impresa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013;
b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto Regolamento;
c) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher. Tale requisito si applica anche in relazione alle reti d’impresa. In caso di richieste provenienti da tali soggetti, è necessario che non sussistano richieste plurime di voucher, in assimilazione ai divieti di partecipazione congiunta previsti dall’art. 36, comma 5 e dall’ art. 37, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
d) risultare iscritte al registro della Camera di commercio territorialmente competente delle imprese in stato di attività;
e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
f) avere realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di Reti di Imprese, avere – in via di cumulo tra gli operatori che compongono la Rete – un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La soglia minima di fatturato non si applica alle start-up così come definite nell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25;
g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La quota di cui all’art. 2, comma 3, è destinata alla concessione dei voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di cui al precedente comma 2, e che:
a. abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai «Roadshow per l’internazionalizzazione» organizzati dall’ICE-Agenzia.
b. presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata da una valutazione rilasciata da ICE-Agenzia con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

 

Art. 5 Elenco fornitori dei servizi
1. Per le finalità di cui all’art. 1, l’impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, anche in forma di società cooperativa, inserite in un apposito elenco all’uopo costituito presso il Ministero.
2. Possono presentare domanda di iscrizione in elenco le società che:
a) risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e in stato di attività, al momento della presentazione della domanda; non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) autocertifichino l’esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell’ultimo triennio, ovvero – in alternativa – dispongano in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, ai fini dell’esecuzione del servizio, di almeno 5 figure professionali che abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all’interno di un’azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese.
In tale ultimo caso i curricula dei professionisti devono essere asseverati da un’associazione di rappresentanza manageriale o un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell’art 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180.
3. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, sarà considerata anche l’insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38, comma, 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163. L’iscrizione all’elenco non determina l’insorgere del diritto alla stipulazione di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte dell’impresa beneficiaria del voucher.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui al presente articolo possono presentare la domanda di iscrizione in elenco, firmata digitalmente dal legale rappresentante, tramite posta certificata all’indirizzo pec: elencosocieta@pec.mise.gov.it redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente decreto. L’elenco sarà costituito con decreto direttoriale e pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it entro il giorno 1 settembre 2015.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere riaperti e conseguentemente ridefiniti con il decreto direttoriale che disciplina la seconda tranche di cui all’art. 2 lettera b).

 

Art. 6 Presentazione della domanda
1. Le domande di accesso al voucher, devono essere presentate, nel periodo fissato con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile.
2. Per presentare la domanda l’impresa deve disporre:
a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido;
b) della firma digitale.
3. Per ciascuna tranche, le modalità e i termini di presentazione della domanda e le modalità operative di concessione del voucher, sono definiti con decreto direttoriale. Il medesimo provvedimento riporta altresì, in ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all’art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista dal presente decreto.

 

Art. 7 Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili, le spese per il costo del temporary export manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi, nell’ambito del quale deve essere individuato il soggetto che svolge la prestazione. Tra il beneficiario del voucher e il professionista specializzato nei processi di internazionalizzazione non deve sussistere conflitto di interesse, secondo autocertificazione resa attraverso il modello disponibile nell’ambito della procedura di presentazione della richiesta di erogazione.

 

Art. 8 Rendicontazione ed erogazione
1. L’erogazione del voucher avviene in un’unica soluzione. Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione di spesa sono definite con decreto direttoriale.

 

Art. 9 Monitoraggio e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall’impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta.

 

Art. 10 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni di cui agli artt. 4, 7, 8 ovvero il venir meno degli stessi.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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