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Cassazione civile, sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087

Redazionedi Redazione25 Luglio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R.F. in data 11 giugno 2005, ottenuta autorizzazione dal tribunale ex artt. 250, comma n. 4, c.c., riconosceva quale figlia naturale la minore C.M., nata da una relazione con C.E., che l’aveva già riconosciuta come propria figlia naturale, rifiutandosi poi di prestare il consenso al riconoscimento da parte del D.R. Successivamente, in data 24 giugno 2005, il D.R. avanzava, ex art. 262 c.c., domanda di attribuzione alla minore del proprio cognome in sostituzione di quello della madre. Il tribunale per i minorenni di Catania, con decreto 20 dicembre 2005, rigettava la domanda, ritenendo che l’assunzione del cognome paterno non rispondesse all’interesse della minore. Il D.R. proponeva reclamo. Nel procedimento si costituiva C.E. chiedendone il rigetto, deducendo che non rispondeva all’interesse della minore l’assunzione del cognome paterno, essendosi il padre sempre disinteressato di essa e vivendo la minore nel nucleo familiare da lei formato con altro uomo. La Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, con decreto 24 maggio 2007, notificato il 2 luglio 2007 a C.E., dispose che la minore aggiungesse al cognome della madre quello del padre naturale. C.E., con atto notificato al D.R. il 25/28 settembre 2007, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi. Il D.R. resiste con controricorso notificato in data 8/9 novembre 2007. La ricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 262 c.c.. Si premette al riguardo che la minore era stata riconosciuta, al momento della nascita, dalla sola madre e le era stato attribuito il suo cognome. Solo dopo sette anni il padre aveva riconosciuto la minore quale propria figlia naturale, senza peraltro occuparsi di lei né moralmente né materialmente. Cosicché il giudice di primo grado aveva negato l’attribuzione del cognome paterno. Con il motivo si censura il decreto della Corte di appello, che ha disposto l’aggiunta del cognome del padre a quello della madre, deducendo che il contrasto con gli orientamenti interpretativi dell’art. 2624 c.c. tanto di questa Corte che della Corte costituzionale. Si sottolinea al riguardo che attualmente il cognome assume una essenziale funzione privatistica, quale strumento identificativo dell’identità della persona, che diventa prevalente in caso di filiazione naturale, non essendovi una famiglia legittima dalla quale identificare i componenti attraverso il cognome. La relativa tutela è quella propria dei diritti inviolabili, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 13 del 1994, 297 del 1996 e 120 del 2001. Ne deriva che il giudice, nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 262 c.c., nel delibare la domanda di attribuzione del cognome del padre che abbia riconosciuto il figlio naturale minore dopo la madre, deve decidere unicamente in funzione dell’interesse del minore, in relazione alla funzione d’identificazione della sua identità già in atto in base al cognome attribuitogli con il riconoscimento da parte della madre. Avrebbe errato, pertanto, la Corte di appello ad attribuire, ad una bambina ormai di nove anni, anche il cognome paterno, da aggiungere a quello della madre, avendo il cognome materno acquisito un consolidato valore identificativo della sua persona. La decisione, secondo la ricorrente, si porrebbe in contrasto con i pregressi orientamenti giurisprudenziali al riguardo, secondo i quali il giudice, nel caso di figlio naturale minorenne, riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre, che gli ha trasmesso il cognome, e solo successivamente dal padre, deve prescindere da qualsiasi elemento di automatica attribuzione del cognome paterno, dovendo tutelare in primo luogo l’interesse del minore alla propria identità personale, di cui il cognome è espressione.
Con il motivo si formula, pertanto, il seguente quesito di diritto: “È illegittimo imporre al figlio naturale minorenne, qualora la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata successivamente al riconoscimento della madre, l’aggiunta del cognome del padre e la negazione del diritto a mantenere il cognome della madre, anche se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale?”.
Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali e la violazione dell’art. 262 c.c.. Si deduce che la Corte di appello avrebbe motivato contraddittoriamente il decreto impugnato, avendo affermato prima che il criterio in base al quale doveva decidersi sull’attribuzione del cognome era quello esclusivo dell’interesse della minore in relazione al suo diritto all’identità personale acquisita, mentre poi ha deciso sull’attribuzione anche del cognome paterno affermando il prioritario diritto della minore a individuare e conservare memoria delle proprie radici. Si contesta, inoltre, che la minore, nel caso di specie, possa avvertire nel cognome un riconoscimento di radici che, di fatto, ormai ravvisa solo nella madre, nei nonni e nell’attuale marito della madre, essendo restato il padre estraneo alla sua vita infantile, mentre ha ormai acquisito il cognome materno come segno identificativo della propria identità. Si contestano, in proposito, le valutazioni date dalla Corte di merito alle risultanze probatorie circa i rapporti fra il padre naturale e la figlia.
Si formula, pertanto, il seguente quesito: “Il figlio minorenne, riconosciuto in tempi successivi dal padre naturale, il quale per anni se ne è disinteressato, con il quale non ha avuto rapporti di alcun genere, e che sia comunemente identificato e riconosciuto con il solo cognome materno, può conservare il cognome materno quando ciò corrisponda al suo preminente interesse?”.
2. I motivi sono connessi e vanno trattati e decisi congiuntamente, osservandosi preliminarmente che essi, ancorché formulati il primo come motivo di diritto ed il secondo anche come motivo di diritto, allegandosi la violazione dell’art. 262 c.c., nella sostanza deducono vizi motivazionali, contestandosi che, nel caso di specie, l’aggiunta del cognome paterno a quello materno risponda all’interesse della minore.
Va considerato in proposito che l’art. 262, comma 1, c.c., statuisce al primo camma che “il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre”. L’articolo statuisce quindi, al secondo comma, che “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”. Statuisce, infine, al terzo comma, che “nel caso di minore età del figlio il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre”.
Come questa Corte ha di recente affermato (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953), la ratio della norma è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell’interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l’identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell’art. 22 Cost., anche ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l’art. 262 c.c. va interpretato alla luce di tali principi.
Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell’art. 262, ha statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può – a sua scelta – valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta.
Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza del terzo comma dell’art. 262, dal giudice, che dovrà valutare l’interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell’esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell’ambito dell’ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell’interesse del minore, all’uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass. 1° agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).
Nel caso di specie la motivazione della Corte di appello, aderendo in diritto a tali principi, ribadisce che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il mantenimento del solo cognome materno d’origine viene tutelato, nell’ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o “quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere”.
In fatto la Corte d’appello ha accertato, in proposito, che l’età della bambina (nata nell’ottobre 1998) e “le sue limitate esperienze di vita non sono tali da rendere ormai cristallizzato un preciso patrimonio personale e sociale rispetto al quale il cognome sia già divenuto, nell’ambiente di appartenenza, autonomo segno distintivo della sua identità personale, rispetto al quale ogni variazione (o, meglio, aggiunta) potrebbe risultare controproducente”. In tale contesto la Corte del merito ha valutato, con adeguata motivazione, escludendo ogni automatismo, l’interesse della minore ad aggiungere al cognome materno quello paterno sottolineando – anche alla luce dell’esistenza, contrariamente a quanto dedotto dalla madre, di significativi rapporti fra il padre naturale e la minore – gli aspetti positivi di tale associazione, in relazione all’opportunità per la minore di associare a sé anche nel cognome la figura paterna, giungendo alla conclusione che “assumendo il cognome paterno M. non verrà privata di alcun elemento della sua personalità ma, anzi, otterrà più completa definizione della propria identità”.
Trattasi di una valutazione di merito, sorretta da adeguata motivazione, come tale incensurabile in sede di giudizio di legittimità.
Ne consegue l’infondatezza dai primi due motivi del ricorso.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 262 c.c., nonché delle convenzioni internazionali che impegnano lo Stato italiano ad abolire le discriminazioni fra marito e moglie in relazione alla scelta del cognome, ed in particolare dell’art. 16 della Convenzione di New York 18 dicembre 1979, ratificata con legge n. 132 del 1985 e delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulla eliminazione di ogni discriminazione fra uomo e donna per il conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio o fuori di esso. Si deduce, in particolare, che l’aggiunta del cognome paterno, disposta dal giudice, impedirebbe alla minore, una volta divenuta maggiorenne, di eliminarlo, così violandosi la sua libertà di mantenere il solo cognome materno e di aggiungervi quello paterno una volta raggiunta la maggiore età.
Si formula, in proposito, il seguente quesito, “È legittimo imporre al figlio minorenne un cognome che non rispecchia la propria identità personale e che non potrà mai più mutare, nemmeno con il raggiungimento della maggiore età, limitandone la libertà personale di scelta?”.
Il motivo è inammissibile, non sostanziandosi in concreto nella deduzione di una violazione di legge da parte del decreto impugnato, ovvero nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 c.c., ma risolvendosi – come emerge dal quesito – in un generico dissenso circa le valutazioni del giudice di merito e le conseguenze dell’applicazione di tale articolo, il quale prevede espressamente che, in caso di riconoscimento del figlio minore da parte del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, il giudice debba decidere circa l’assunzione da parte del minore del cognome del padre, in sostituzione o in aggiunta a quello della madre.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di D.R.F. nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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