SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi nella controversia insorta tra la Cooperativa 4 Mura s.c.a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, e il socio escluso B.F., ha Così deciso in parziale riforma della decisione di primo grado:
a) ha riconosciuto alla Cooperativa 4 Mura s.c.a r.l. un credito di Euro 21.390,14 nei confronti B.F., con gli interessi legali a decorrere dal 23 febbraio 1993, a titolo di risarcimento danni per ritardata relazione dell’alloggio assegnatogli;
b) ha riconosciuto a B.F. un credito di Euro 36.668,44 nei confronti della Cooperativa 4 Mura s.c.a r.l., a titolo di liquidazione della sua quota sociale, secondo il valore risultante dall’ultimo bilancio di esercizio, escludendo la rilevanza degli importi dei suoi effettivi conferimenti;
c) ha dichiarato la parziale compensazione dei due crediti reciproci delle parti.
Ricorre per Cassazione B.F. e propone tre motivi d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese l’intimata Cooperativa 4 Mura s.c.a r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che sia stato riconosciuto a suo credito solo il valore delle quote e non anche l’importo dei conferimenti effettuati per l’assegnazione dell’alloggio, pur trattandosi di due partite da tenere ben distinte.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione; dall’altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e Così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 c.c., (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6) e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, e salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2004, n. 9393, m. 572924, Cass., sez. 1, 7 dicembre 2000, n. 15550, m. 542544).
Nel caso in esame i giudici dei merito hanno invece erroneamente ritenuto che al socio escluso potesse competere solo il diritto alla liquidazione dalla quota, ignorando che nelle società cooperative edilizie i versamenti dei soci possono avvenire sia a titolo di conferimento sociale, corrispondente alla quota di partecipazione, sia a titolo di anticipazione direttamente riconducibile all’acquisto e all’assegnazione dell’alloggio, dal quale deriva un credito del socio nei confronti dalla cooperativa indipendente dal valore della sua quota sociale. Hanno Così omesso di accertare l’esistenza e l’importo del credito vantato da B.F. per la restituzione dei versamenti imputabili all’acquisto e all’assegnazione dell’alloggio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio.
Tuttavia lo steso ricorrente ammette in ricorso che nell’importo del credito riconosciutogli dai giudici del merito è inclusa anche parte delle sue anticipazioni per l’acquisto dell’alloggio, sebbene contesti appunto l’incompletezza del riconoscimento. Sicché i giudici del merito, adeguandosi al principio di diritto su enunciato, dovranno determinare l’importo dei due distinti crediti di B. F. per il valore del a quota sociale e per l’importo delle anticipazioni.
2. Con il secondo motivo lamenta che i giudici del merito abbiano riconosciuto alla cooperativa un diritto al risarcimento del danno, nell’erroneo presupposto che fosse abusiva la sua perdurante occupazione dell’alloggio anche dopo l’esclusione dalla società.
Eccepisce infatti che, a norma dell’art. 1460 c.c., egli aveva diritto alla ritenzione dell’alloggio fino alla restituzione dei versamenti effettuati per il suo acquisto.
Il motivo è infondato.
È vero infatti, come già chiarito, che nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e le scopo sociale non sia stato raggiunto). Ma è vero anche che al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dell’alloggio, ne in relazione a ciò è possibile avvalersi dell’”exceptio inadimplenti non est adimplendum” di cui all’art. 1460 c.c., poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa (Cass., sez. 1^, 7 marzo 2008, n. 6197, m. 602341).
3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la liquidazione degli ulteriori danni riconosciuti alla cooperativa per la sostituzione delle serrature delle parti comuni (non necessaria per avere egli restituito le chiavi), per la sostituzione della porta blindata (senza alcuna prova dell’effettiva sostituzione), per il ripristino del giardino annesso all’alloggio (anche in questo caso senza alcuna prova del presunto “disastro” che sarebbe stato provocato dalla sua famiglia), per l’apporto del temporizzatore dell’impianto di riscaldamento (pagato individualmente da ciascun assegnatario e quindi di sua esclusiva proprietà), per imbiancatura dei locali (niente affatto necessaria), per il pensionamento del suo cane (spesa resa necessaria dall’illegittimo sfratto della sua famiglia), per la sostituzione delle inferriate da lui installate a difesa dai ladri (assurdamente ritenute antiestetiche, senza alcuna prova), peraltro neppure restituitegli, come non gli erano state riconosciute le spese per migliorie apportate all’alloggio.
Il motivo, nella parte in cui non risulta assorbito dal rigetto della censura precedente, è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata sulla base di un esame della documentazione contabile prodotta dalle parti, il cui riesame non è possibile in sede di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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