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Famiglia Successioni Sentenze

Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274

Redazionedi Redazione16 Febbraio 2012
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23-4/19-5-2004, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi T.C. e M. M., ponendo a carico del marito assegno di mantenimento per la moglie, cui assegnava la casa coniugale.
Proponeva appello la M., sostenendo l’insussistenza dei presupposti di intollerabilità della convivenza, giustificanti la separazione.
Costituitosi il contraddittorio, il T. chiedeva rigettarsi l’appello principale e proponeva appello incidentale, in ordine alle spese di manutenzione e alle utenze della casa ex coniugale.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza dell’11-22/1/2007, rigettava entrambi gli appelli.
Ricorre per cassazione la M., sulla base di un unico motivo.
Non svolge attività difensiva il T..

Motivi della decisione

Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 151, 2731, 2733 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine ai presupposti della separazione giudiziale.
Com’è noto, a fronte di una disciplina anteriore, che nettamente privilegiava l’elemento della colpa (anche se una parte, seppur minoritaria, della giurisprudenza aveva individuato la ratio della separazione stessa nell’esigenza del coniuge di essere affrancato da una convivenza divenuta intollerabile: tra le altre, Cass. n. 968 del 1962), l’attuale disciplina, a seguito della riforma del 1975, ha escluso tale elemento, introducendo il profilo dell’intollerabilità della convivenza (anche se ha considerato, seppur solo a richiesta di parte, l’elemento dell’addebito).
Se dapprima parte della giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 3348 del 1978) non parve accorgersi del profondo salto di qualità introdotto dalla nuova disciplina, e così si interpretò il disposto dell’art. 151 c.c., comma 1, come un semplice ampliamento delle ipotesi già espresse nella originaria formulazione, col passare del tempo si è andato sempre più consolidando un altro atteggiamento che sottolinea la profonda differenza dell’attuale disciplina rispetto all’anteriore. E questa è indubbiamente la posizione più condivisibile: non tanto ai “comportamenti” si riferisce l’art. 151 c.c., quanto alla situazione di intollerabilità della convivenza che pur frequentemente ne è conseguenza. E in tale prospettiva si deve osservare che possono bensì determinati comportamenti, contrari ai doveri matrimoniali, condurre all’intollerabilità della convivenza, ma pure altri fatti che nulla avrebbero a che vedere con la violazione degli obblighi matrimoniali (ad. es. diversità di cultura tra i coniugi, incompatibilità di carattere, ecc…), e, d’altro canto non tutte le violazioni degli obblighi familiari dovrebbero necessariamente condurre a tale risultato. Senza contare che nella nuova disciplina nessuna differenza è posta tra coniuge “colpevole” o “incolpevole”, se di “colpa” si deve ancora parlare (rectius tra coniuge che ha o non ha violato i doveri matrimoniali); e pertanto anche il coniuge “colpevole” può chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilità della convivenza.
Ma a questo punto conviene soffermarsi sul significato di tale espressione, sulla sua valenza oggettiva o soggettiva, considerata talora in concreto con riferimento al coniuge che richiede o che subisce la separazione, talora, in astratto, richiamando il criterio, sempre assai incerto ed ambiguo, di normale tollerabilità, secondo l’id quod plerumque accidit, la condizione dell’uomo medio, ecc…
Si fronteggiano peraltro in sostanza due differenti concezioni: la tutela dell’interesse individuale dei coniugi o di un (presunto) interesse superiore della famiglia, e si deve dunque decidere se rilevino la “penosità soggettiva” della convivenza per il coniuge che richiede la separazione, ovvero elementi in vario modo più oggettivi.
Dapprima la tesi “oggettivistica” fu la più seguita in dottrina e in giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 5752 del 1979; Cass. n. 67 del 1986). Si giustificava tale tesi, argomentando dalla giuridicità del vincolo coniugale, dall’esigenza di garantire l’unità della famiglia e il diritto di ciascun coniuge alla prosecuzione della convivenza, a meno che non si verificassero appunto fattori di intollerabilità oggettiva. E nelle concezioni più restrittive per “intollerabilità oggettiva” si intendeva violazione degli obblighi familiari (ma la contraddizione in termini è evidente, in quanto di tale violazione potrebbe avvalersi, chiedendo la separazione, pure l’autore di essa).
Posizioni meno rigide individuavano comunque l’intollerabilità in fattori gravi, reiterati e protratti nel tempo, tali da deteriorare notevolmente i rapporti tra i coniugi o ancora in una serie continua di atti, vista nel suo complesso e continuità. Una conseguenza di questa concezione fu che il giudice, ove non ravvisasse elementi di tale “intollerabilità oggettiva”, era tenuto allo stato a respingere la domanda di separazione. Sono al contrario rarissimi nella prassi dei giudici di merito i casi di reiezione delle domande (e vanno diminuendo sempre di più) . Così la giurisprudenza, soprattutto quella di merito, pur condividendo formalmente le argomentazioni della tesi oggettivistica, ha finito in concreto – utilizzando assai scarsamente l’arma della reiezione e individuando sempre nuove ipotesi di intollerabilità – per avvicinarsi alla concezione opposta, ravvisando tale presupposto nell’incompatibilità di carattere, nel contrasto tra differenti culture, tra diversi “credi” ideologici o religiosi, in manifestazioni di disaffezione, di distacco fisico o psicologico, nell’esasperato spirito di autonomia dei coniugi o anche nella presenza di fatti “oggettivi”, indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ad es. una malattia psichica o fisica di uno di essi), ma considerati, per così dire, soggettivamente.
Ed ancora si è ritenuto che detta intollerabilità sia in re ipsa quando vi sia accordo delle parti sulla separazione (e vi sarà evidentemente contrasto su alcune clausole di essa) – ciò che accade, nella prassi, per la maggior parte delle separazioni giudiziali – o magari, quando la domanda sia presentata poco dopo la nascita di un figlio fuori del matrimonio ciò che fa ritenere che sia venuta meno ogni comunione di vita. E ancora si è affermata l’intollerabilità, quando sia venuta meno la volontà di vivere insieme, semplicemente se il ricorrente chieda la separazione e insista nella domanda nonostante il tentativo di conciliazione.
L’orientamento testé indicato è palese manifestazione della tesi “soggettivistica”, che è stata recepita in questi ultimi anni da questa Corte, la quale ha in più occasioni precisato non essere necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (tra le altre, Cass. n. 12383 del 2005 e, particolarmente, Cass. n. 3356 e 21099 del 2007; n. 7125 del 2011).
Per quanto sopra osservato, non si ravvisa nella pronuncia in esame violazione alcuna degli artt. 151, 2731, 2733 c.c., lamentata dalla ricorrente.
Nella specie, è sostanzialmente pacifico tra le parti e congruamente motivato nella sentenza impugnata che il T. da molti anni abbia abbandonato il domicilio coniugale ed instaurato una stabile convivenza more uxorio con altra donna dalla quale ha avuto un figlio. Appare pertanto immune da censure il convincimento della Corte di Appello secondo il quale la disponibilità unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non può valere ad impedire la sussistenza della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilità strettamente collegata all’esistenza di una nuova famiglia, composta dal T. stesso, dalla sua convivente e dal figlio minore. Ha al riguardo argomentato la Corte di merito che l’esistenza di una nuova famiglia costituiva sicuro indice della disaffezione del T. alla convivenza matrimoniale con l’odierna ricorrente, ciò che rendeva per lui intollerabile la convivenza.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

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