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Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Civile e procedura civile
Civile e procedura civile Sentenze

Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727

Redazionedi Redazione24 Ottobre 2008
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L.M. aveva impugnato dinanzi al tribunale di Roma la sentenza n. 6302 del 2001 con la quale il giudice di pace di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Stripper s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 13359/99, aveva revocato detto decreto, condannando peraltro la società opponente al pagamento di L. 1.000.000, oltre accessori e spese. Assumeva l’appellante che l’opposizione proposta dalla Stripper doveva considerarsi nulla per difetto di procura, non essendo stata questa depositata all’atto della costituzione nel giudizio di opposizione presso la cancelleria del giudice di pace. Infatti il successivo deposito della procura, avvenuto all’udienza di prima comparizione, secondo l’appellante non era idoneo a sanare la nullità, essendosi il termine per produrla già consumato a seguito della costituzione in cancelleria, secondo il disposto dell’art. 319 c.p.c., comma 2, che impedirebbe una seconda costituzione dinanzi al giudice di pace. Nel contraddittorio fra le parti il tribunale di Roma, con sentenza 28 maggio 2004, notificata il 20 ottobre 2004, in riforma della decisione impugnata, accoglieva l’appello e dichiarava la nullità della citazione in opposizione. Avverso tale sentenza la D.M. Imballaggi s.r.l. (già Stripper s.r.l.) ricorre a questa Corte con atto notificato il 20 dicembre 2004. L.M. resiste con controricorso notificato il 25 gennaio 2005 e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato nullo l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo per non essere stata depositata la procura al momento dell’iscrizione a ruolo della causa ma solo all’udienza di prima comparizione, ritenendo la “impossibilità di frazionamento in momenti temporalmente distinti” della costituzione in giudizio, che sarebbe avvenuta al momento della iscrizione a ruolo. Si deduce in proposito, a censura di tale affermazione, che a norma dell’art. 125 c.p.c., comma 2, la procura può essere rilasciata anche dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e, se è vero che il termine ultimo per la sua produzione in giudizio è costituito dalla data della costituzione in giudizio dell’attore, è pure vero che, nei giudizi dinanzi al giudice di pace tale costituzione può avvenire (art. 319 c.p.c.) anche presentando la procura al giudice nella prima udienza. Si deduce ancora che, mentre nel processo dinanzi al tribunale il sistema previsto dagli artt. 165, 166 e 167 c.p.c., nonché dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c., è basato sulla contestualità fra iscrizione della causa al ruolo e costituzione, dovendosi almeno una delle parti costituirsi in cancelleria prima dell’udienza, estinguendosi altrimenti il processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., viceversa analogo sistema non vige per il processo dinanzi al giudice di pace, nel quale, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, iscrizione a ruolo e costituzione possono non essere contestuali, come risulta dal meccanismo processuale stabilito dall’art. 56 disp. att. c.p.c.. Ciò, secondo la società ricorrente, è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’opponente ha prima iscritto la causa a ruolo, depositando l’atto introduttivo del giudizio, e poi si è costituito nella prima udienza depositando la procura, senza che fosse incorso in alcuna decadenza o preclusione, non previste nel procedimento dinanzi al giudice di pace.
2. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione del fatto, risultando esposti nel ricorso gli elementi essenziali necessari ai fini del decidere in relazione all’impugnazione proposta. Va parimenti rigettata l’eccezione di “mancata indicazione dei motivi”, risultando dal ricorso sia il decisum sia la ratio decidendi della sentenza impugnata, sia le censure ad esse rivolte e le norme che si assumono violate.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la “nullità della citazione in opposizione e dell’intero processo” per omessa produzione in giudizio della procura al momento della costituzione.
In proposito il tribunale ha affermato che l’opponente si era “formalmente” costituito all’udienza del 25 gennaio 2000 – producendo la procura rilasciata in calce alla copia notificatagli del decreto ingiuntivo – a seguito del differimento a tale data dell’udienza del 20 gennaio 2000 indicata in citazione, ma si era già in precedenza costituito in cancelleria, “pur se in data non acclarata”, secondo quanto risultante da certificazione della cancelleria, senza depositare la procura. Non essendo possibile frazionare, secondo il tribunale, la costituzione in giudizio in momenti distinti, “alla luce della palese e insanabile nullità della procura conferita dall’opponente al suo patrono, che deve intendersi rilasciata in data successiva alla costituzione in giudizio, deve essere dichiarata la nullità della citazione in opposizione e degli atti processuali consequenziali”.
In proposito va considerato che, mentre nel giudizio dinanzi al tribunale il cancelliere iscrive la causa a ruolo, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, all’atto della costituzione dell’attore o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto (art. 168 c.p.c.), per il giudizio dinanzi al giudice di pace vige una diversa normativa.
L’art. 316 c.p.c., prevede: “Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può proporre anche verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa”. L’art. 319 c.p.c., prevede, in deroga, fra l’altro, a quanto prescritto per il procedimento dinanzi al tribunale dagli artt. 165 e 166 c.p.c., che “le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c., con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza”.
L’art. 56 disp. att. c.p.c., prevede: “Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’art. 319, o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’art. 316 c.p.c., su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa. Se nel giorno fissato per la comparizione l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato”.
Da tale normativa si deduce – a differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi – che nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, la costituzione può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruolo, potendo la parte che ha iscritto la causa a ruolo formalizzare la propria costituzione nella prima udienza.
In proposito va osservato che questa Corte, nell’interpretare detta normativa, ha già statuito che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione, l’iscrizione a ruolo può “essere effettuata anche successivamente al giorno indicato in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore potrà essere effettuata fino all’effettiva udienza tenuta dal giudice designato”, non essendovi norme che lo impediscano (Cass. 14 giugno 2000, n. 8090; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2830), così implicitamente affermando la possibilità di una scissione fra iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio.
Inoltre questa Corte ha già statuito (Cass. 9 settembre 2002, n. 13069) – circa il momento in cui la mancanza di procura da luogo a nullità, nei giudizi davanti al giudice di pace – che, se è vero che la procura al difensore deve essere conferita prima della costituzione dell’attore (art. 125 c.p.c., comma 2), poiché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire anche mediante presentazione dei documenti (fra i quali la procura, quando è necessaria) al giudice in udienza (art. 319 c.p.c., comma 1), l’irregolarità della costituzione della parte dipendente dalla mancanza di procura, si verifica solo a partire dall’udienza di comparizione, non esistendo preclusioni come quella prevista, per il giudizio davanti al tribunale, dall’art. 171 c.p.c., comma 2, (necessità della previa costituzione di una delle parti nel termine rispettivamente a lei assegnato).
In proposito va ancora considerato che l’iscrizione della causa a ruolo è atto autonomo e distinto rispetto alla costituzione in giudizio – essendo la prima atto del cancelliere e la seconda atto della parte – e la giurisprudenza, risalente e consolidata, di questa Corte (Cass. SS.UU. 22 marzo 1969 n. 921; Cass. 29 agosto 1997, n. 8189; 25 gennaio 1983, n. 690) non considera la sottoscrizione da parte di un procuratore munito di mandato elemento essenziale della nota di iscrizione della causa a ruolo, trattandosi di un’attività meramente fiscale ed amministrativa avente una sua autonomia e non richiedente alcuna sottoscrizione.
Va infine richiamata la regola generale secondo la quale le norme processuali debbono essere interpretate in modo razionale e in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l’ordinamento imponga nullità non collegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle parti (art. 156 c.p.c., comma 3).
Sulla base della sopra indicata normativa e dei su detti principi, va pertanto statuito che, nei giudizi dinanzi al giudice di pace il deposito del fascicolo di parte, con l’atto di citazione e di altri documenti, non accompagnato dal deposito della procura, effettuato in cancelleria contestualmente all’iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, con la conseguenza che non può ritenersi nulla la citazione contestualmente depositata per carenza di procura, ove nella prima udienza di trattazione si perfezioni, con il deposito della procura, la costituzione in giudizio con l’integrazione dei documenti (fra i quali vi sia la citazione) già depositati, dovendosi ritenere ciò consentito dall’art. 319 c.p.c., secondo la sua interpretazione sistematica ed in assenza di alcuna lesione dei diritti processuali della controparte.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto, avendo la sentenza impugnata, erroneamente e in difformità del su detto principio, affermato la nullità della citazione in opposizione, per difetto di procura, nonostante che questa sia stata depositata, con regolare perfezionamento della costituzione, all’udienza di prima comparizione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

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