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Famiglia Successioni Sentenze

Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 3263

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano7 Gennaio 2019Aggiornato il:7 Gennaio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 3263

RITENUTO CHE

La Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale del capoluogo, sulla domanda di disconoscimento di paternità proposta da p.m. nei confronti di P.P. (precedentemente coniugata con l’attore) e dei figli Pi.Gi. e Ma., la ha ritenuta tempestiva in quanto esperita entro il termine decadenziale di un anno dalla conoscenza dell’adulterio, come previsto ex art. 244 c.c..
Pur sulla premessa che il termine decadenziale decorre dalla conoscenza dell’adulterio e non dalla certezza dell’incompatibilità genetica del presunto padre rispetto ai presunti figli, la Corte territoriale ha affermato che, nel caso di specie, “la certezza dell’adulterio al momento del concepimento è stata acquisita dal p. soltanto con gli esami del DNA”.
Quindi, essendo incontestato tra le parti che Pi.Gi. e Ma. non erano figli biologici di p.m., ha accolto la domanda di disconoscimento.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P.P. e Pi.Gi. e Ma., affidandosi a due motivi. p.m. ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO CHE:
1.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,348 bis e 348 ter c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile il gravame proposto dal p., in assenza dei requisiti di forma, è inammissibile.
1.2. Osserva la Corte che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.” (Cass. n. 22880 del 29/09/2017).
1.3. Ne consegue che il ricorrente, ove censuri – come nel caso in esame -la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, ha comunque l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi – come nel caso in esame – a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
2.1. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale tempestiva l’azione di disconoscimento, è infondato.
Secondo i ricorrenti, che invocano la necessità di privilegiare la certezza dello status di figlio rispetto alla verità della paternità, è dirimente, ai fini della valutazione delle tempestività, la circostanza che p.m. sapesse da tempo di non essere il padre biologico dei figli e fosse anche a conoscenza dell’adulterio della moglie da molti anni, ben prima dell’esame del DNA, che aveva solo confermato una situazione a lui già nota.
2.2. Innanzi tutto va sottolineato che quanto i ricorrenti apoditticamente assumono – sostenendo che il p. sapeva da tempo di non essere il padre biologico dei figli – costituisce in realtà l’oggetto del contendere, atteso che il motivo concerne proprio la statuizione di secondo grado che tale assunto ha parzialmente disatteso.
2.3. Ciò premesso, osserva la Corte che, come è stato già affermato, in relazione all’ipotesi dell’azione di disconoscimento di paternità di figlio legittimo, “la “scoperta” dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.” (Cass. 14556 del 26/06/2014), così rimarcando la necessità che la conoscenza certa deve involgere proprio il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere.
2.4. Orbene, nel caso in esame la Corte di appello, ha affermato che i sospetti dell’adulterio della moglie vennero a crearsi nel p. in epoca risalente, ma non prima del 2000, laddove la nascita dei figli si colloca in epoca antecedente nel 1987 e 1990, e che la confidenza circa i dubbi sulla effettiva paternità dei figli fatta nel 2004 dal p. alla teste S., motivata anche dalla sterilità da lui stesso presunta – e poi risultata meramente ipotetica e infondata alla luce di una CTU effettuata in merito- doveva ritenersi come “lo sfogo di un sospetto – ancorchè molto forte e fondato – di una relazione extraconiugale della coniuge ma non la certezza di essere giunto ad una conclusione basata peraltro su una premessa errata” in merito alla effettiva paternità (fol. 4 della sent. imp.).
Ha, inoltre, escluso che le informazioni fornite dal p. all’Agenzia investigativa, incaricata nel 2006 di indagare sulla moglie, pur denotando una conoscenza certa dell’adulterio, potessero ritenersi riferite ad un contesto temporale così ampio da ricomprendere anche l’epoca del concepimento dei figli.
In buona sostanza la Corte di appello, pur ravvisando una pregressa conoscenza dell’adulterio da parte del p., ha tuttavia escluso che, prima dell’espletamento della prova del DNA effettuato il 19.02.2007, questi avesse acquisito la certezza che adulterio vi fosse stato anche al momento del concepimento dei due figli.
2.5. Non risulta quindi pertinente il principio invocato, secondo il quale la prova dell’intempestività dell’azione di disconoscimento della paternità fondata sull’adulterio della moglie, può derivare, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni rese dal marito ad un terzo, sul momento di conoscenza dell’adulterio (Cass. n. 1264 del 30/01/2001), principio utilizzato dai ricorrenti per sottolineare il rilievo probatorio della testimonianza resa dalla S.: invero, la Corte territoriale non ha escluso la rilevanza del mezzo probatorio in sè, ma ne ha escluso in concreto la valenza probatoria e la decisività.
2.6. Infatti, la Corte di appello con un sindacato di fatto elaborato logicamente ed adeguatamente motivato in conformità al diritto, sulla scorta della valutazione individuale e complessiva di tutte le plurime emergenze processuali, ha escluso che, sulla scorta di tale deposizione testimoniale e degli altri elementi probatori raccolti, potesse ritenersi acclarata la conoscenza dell’adulterio all’epoca del concepimento, da parte del p..
Questa specifica statuizione, peraltro, non risulta attinta da alcuna censura motivazionale.
3.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, inammissibile il primo motivo, infondato il secondo; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
3.2. Si dà atto, – ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
3.3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso, inammissibile il primo motivo, infondato il secondo;
– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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