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Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2016, n. 4269

Redazionedi Redazione18 Marzo 2016Aggiornato il:18 Marzo 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. D.B.N. propose reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto col quale il giudice delegato al fallimento di M.e.s. di D.P.A. gli aveva liquidato i compensi per l’attività professionale svolta, in favore della procedura, in tre giudizi civili.
Si dolse del non avvenuto rispetto del D.M. 8 aprile 2004 e del fatto che i compensi erano stati determinati in misura inferiore a quanto liquidato, a conclusione dei giudizi suddetti, in favore del fallimento.
Il tribunale di Larino ha rigettato il reclamo osservando che il g.d.
non era vincolato a liquidazioni eseguite aliunde e che nessuna prova era stata fornita in ordine al fatto che i titoli giudiziali, contenenti la liquidazione in favore del fallimento, fossero stati in effetti posti in esecuzione con attribuzione alla massa dei relativi importi, onde potersi affermare esistente una ingiusta locupletazione per il fallimento medesimo. Per la cassazione del decreto del tribunale l’avv. D.B. propone ricorso affidato a un solo motivo.
Il fallimento non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1992, artt. 3 e 5, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, L. Fall., art. 52, nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese di avvocato, sostenendo che non poteva nella specie esser comunque liquidato un compenso inferiore a quello già determinato nei confronti della parte soccombente nel giudizio in cui la curatela, da esso patrocinata, era risultata vittoriosa. Invero la misura di tali importi non poteva essere variata in quanto le sentenze suddette erano passate in giudicato. La prova richiesta dal tribunale a sua volta non poteva esser fornita, posto il divieto di azioni esecutive individuali stabilito dalla L. Fall., art. 51, essendo sopravvenuto il fallimento della controparte (Commint s.r.l.) del giudizio di merito. L’insinuazione nel fallimento di tale società poteva infine valere solo nei rapporti tra le curatele, mentre il credito del professionista sfuggiva al procedimento di verifica di cui alla L. Fall., artt. 93 e segg.. Del resto la fruttuosità o meno di un’azione esecutiva ai danni dei debitori falliti era cosa irrilevante, essendo quello del professionista un credito di massa, prededucibile nei limiti della sufficienza e graduabilità dell’attivo ripartibile tra la stessa categoria di creditori.
2.- Il ricorso è fondato.
Deve essere premesso che, seppure richiamando le norme in materia tariffaria, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica deduzione a tale riguardo.
Essendosi trattato di prestazioni per attività svolta nell’ambito di giudizi civili, la questione posta col ricorso traduce invece la pretesa del professionista di vedersi liquidata comunque, dal tribunale, una somma non inferiore a quella determinata dalle sentenze, passate in giudicato, rese a conclusione dei giudizi suddetti.
3. – È vero che il provvedimento di liquidazione, L. Fall., ex art. 25, del compenso al difensore che abbia assistito in una causa la curatela fallimentare risponde a esigenze specifiche della procedura, come il tribunale ha correttamente premesso.
Ma tale giusta considerazione sta a significare semplicemente che la liquidazione autonoma non è preclusa dal provvedimento che il giudice di detta causa abbia reso ai sensi dell’art. art. 91 c.p.c., quanto al regolamento finale delle spese processuali.
Invero nel liquidare il compenso anche il tribunale fallimentare deve osservare le prescrizioni della tariffa professionale.
4. – Occorre distinguere, allora, a seconda che la sentenza conclusiva della causa del cui patrocinio si tratta sia o meno passata in giudicato.
L’osservanza delle prescrizioni tariffarie non implica che la liquidazione debba avvenire in misura necessariamente non, inferiore a quella disposta, in favore della curatela, con la sentenza, allorchè la sentenza non sia ancora passata in giudicato (v. Sez. 1^ n. 81-91). Difatti, fino al giudicato, per la determinazione del valore da assumere a base del suddetto provvedimento non può aversi riguardo al valore effettivo della causa trattata, posto che su tal valore incide anche l’esito delle domande (v. del D.M. n. 127 del 2004, art. 6 qui rilevante ratione temporis).
Ciò comporta che qualora la definitiva decisione della causa determini l’importo delle spese processuali dovute alla curatela in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo in parte qua fruttuosa esecuzione, il professionista può invocare tale decisione come titolo per ottenere l’eventuale maggior somma che gli compete per l’opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe una ingiusta locupletazione.
5. – Erra il tribunale nel reputare necessaria, ai detti fini, la prova, a onere del professionista, della avvenuta ricezione dei relativi importi da parte della massa, spontaneamente o all’esito di azioni esecutive.
Nessun fondamento normativo possiede difatti una simile considerazione di necessità, mentre ciò che in effetti rileva è che la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., con sentenza passata in giudicato, renda indiscutibile il parametro cui associare la valutazione del pregio dell’opera prestata e del risultato ottenuto dal professionista (art. 5 del D.M. cit.).
Per tale ragione quindi il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Larino, il quale, diversamente composto, provvederà a liquidare le spese del difensore istante uniformandosi al principio di diritto sopra esposto.
Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Larino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2016

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